Silenzio-inadempimento del commissario ad acta e inammissibilità del ricorso autonomo (TAR Puglia n. 1145 del 05.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’amministrazione non dà esecuzione alla sentenza di ottemperanza e l’inerzia riguarda l’attività del commissario ad acta, organo ausiliario del giudice, il ricorso proposto in via autonoma ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. è inammissibile. La parte deve attivare l’incidente di esecuzione nell’ambito del giudizio di ottemperanza già definito con sentenza. Il ricorso avverso il silenzio è inoltre irricevibile, ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm., quando è notificato oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. La combinazione delle due preclusioni preclude l’esame del merito della pretesa risarcitoria.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una sentenza del medesimo Tribunale che, accertata l’illegittimità dell’esclusione del ricorrente da una graduatoria concorsuale, aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno, fissando criteri di quantificazione e ordinando la formulazione di una proposta risarcitoria. All’inadempimento era seguita una sentenza di ottemperanza, con nomina del commissario ad acta e assegnazione di termini per l’esecuzione.

Il commissario ad acta aveva dapprima trasmesso un prospetto redatto dall’azienda sanitaria, da cui emergeva un importo decurtato del cinquanta per cento, e poi aveva comunicato che, comparati i redditi percepiti dal ricorrente con quelli che avrebbe conseguito dall’assunzione, non parevano sussistere i presupposti per alcuna proposta. Il ricorrente aveva contestato l’iter di quantificazione, chiesto l’ostensione di documenti e, dopo l’inerzia serbata sulla diffida, proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per far accertare il silenzio-inadempimento e ottenere la condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Regione e, in via logicamente preliminare, la qualificazione dell’azione. Osserva che l’attività non conclusa non appartiene all’amministrazione ordinaria, ma al commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice chiamato a dare esecuzione alla sentenza di ottemperanza.

Da tale qualificazione discende la conseguenza processuale: l’inerzia dell’ausiliario non si aggredisce con un ricorso autonomo, ma va fatta valere mediante incidente di esecuzione, nell’ambito del giudizio di ottemperanza già instaurato e definito. Il ricorso proposto in questa sede è perciò inammissibile, restando ogni valutazione demandata a quella sede, in rito e nel merito.

Il Tribunale esamina poi, per completezza espositiva, l’eccezione di tardività. Ricostruisce il mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento: dalla producibilità documentale all’esito della diffida, il termine di trenta giorni andava collocato temporalmente e, su di esso, quello annuale di proponibilità dell’azione. Il ricorso notificato oltre un anno dalla scadenza risulta irricevibile ai sensi dell’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.

Il Collegio precisa che la riproponibilità dell’istanza di avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti, non sana il decorso del termine. Né l’esame del merito della pretesa risarcitoria è consentito una volta affermata la preclusione processuale.

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La peculiare complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *