Equo indennizzo militare: riduzione del 25% per età decorre dall’insorgenza della patologia (TAR Marche n. 741 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione del 25% dell’equo indennizzo prevista dall’art. 49 del DPR n. 686/1957, applicabile al personale militare per effetto del rinvio contenuto nell’art. 1882 del D.Lgs. n. 66/2010, opera soltanto se l’interessato aveva superato il cinquantesimo anno di età al momento dell’evento dannoso. Tale momento non coincide con la data di stabilizzazione della patologia indicata dalla CMO nel verbale medico-legale. La stabilizzazione è fase successiva alla diagnosi e può intervenire a distanza di anni dall’insorgenza della malattia, sicché assumerla come dies a quo della decurtazione comprime ingiustificatamente la posizione del militare. L’individuazione del giorno di riferimento esige un accertamento rigoroso, non potendo la tempistica procedimentale dell’amministrazione andare a discapito dell’interessato. L’equo indennizzo ha natura indennitaria e non risarcitoria, con conseguente liquidazione dei soli interessi legali.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri cessato dal servizio per motivi di salute, presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo. La CMO accertava la sussistenza dell’infermità, ascritta alla Tab. A – Categoria 5°, e il Comitato di Verifica riconosceva la dipendenza da fatti di servizio.

Nel liquidare l’indennizzo, l’amministrazione applicava la riduzione del 25%, assumendo come data dell’evento dannoso il giorno indicato nel verbale della CMO come “data di stabilizzazione” della malattia. Essendo l’interessato già cinquantenne a quella data, veniva corrisposto l’importo del 75%. Il ricorrente chiedeva pertanto l’annullamento del decreto di liquidazione e il pagamento integrale, con interessi legali e rivalutazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla lettera dell’art. 49 del DPR n. 686/1957, secondo cui l’indennizzo è ridotto se l’impiegato ha superato i cinquant’anni, e chiarisce che l’età da considerare è quella posseduta al momento dell’evento dannoso. La questione centrale riguarda dunque l’esatta individuazione di quel momento.

Il TAR richiama la recente giurisprudenza amministrativa secondo cui la patologia stabilizzata è quella non rivedibile, perché insuscettibile di modifica nel tempo. Si tratta di fase successiva alla diagnosi, in cui si raggiunge la certezza che la malattia non migliorerà. Non è quindi ragionevole identificare il momento dell’evento dannoso con il giudizio di stabilizzazione, che rispetto all’insorgenza della patologia può intervenire a distanza di anni, con pregiudizio per il militare ammalatosi in giovane età.

Il Collegio osserva inoltre che l’esatta individuazione del giorno di riferimento richiedeva un accertamento particolarmente preciso. L’interessato aveva compiuto il cinquantesimo anno poco prima della convocazione davanti alla CMO, secondo una tempistica procedimentale che non poteva andare a suo discapito. La documentazione sanitaria acquisita rende verosimile che al momento dell’evento dannoso egli fosse ancora significativamente lontano da quella soglia di età.

Il decreto impugnato va quindi annullato nella parte in cui applica la riduzione del 25%. Quanto agli accessori, il TAR precisa che l’equo indennizzo ha natura indennitaria e non risarcitoria, con conseguente spettanza dei soli interessi legali. L’amministrazione dovrà riesaminare la vicenda entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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