Improcedibilità istanza paesaggistica per opere da eseguire e travisamento decadenza condono (TAR Toscana n. 1587 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto opere di consolidamento ancora da eseguire rientra nell’ambito dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 e non in quello dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 42/2004, riservato all’accertamento di compatibilità delle opere già realizzate. La Soprintendenza è priva del potere di dichiarare la decadenza della concessione edilizia in sanatoria, spettando tale accertamento in via esclusiva al Comune che l’ha rilasciata e ne ha disciplinato prescrizioni ed efficacia. Il provvedimento comunale di annullamento in autotutela fondato su note della Soprintendenza affette da travisamento dei fatti è illegittimo in via derivata. L’autotutela è inoltre illegittima se adottata senza la comunicazione di avvio del procedimento e senza la valutazione comparativa degli interessi prescritta dall’art. 21-nonies l. 241/1990.
Il Fatto
La ricorrente aveva ottenuto nel 2008 una concessione edilizia in sanatoria relativa a un fabbricato realizzato sine titolo, condizionata all’esecuzione di opere di consolidamento da completare entro il termine di validità dell’autorizzazione paesaggistica. Nel corso degli anni il Comune aveva prorogato più volte il termine, da ultimo fissandolo al 31 dicembre 2019. Nell’ottobre 2019 la ricorrente presentava istanza di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 d.lgs. 42/2004 per le opere di consolidamento ancora da eseguire. La Commissione comunale per il paesaggio si esprimeva favorevolmente e il Comune trasmetteva gli atti alla Soprintendenza.
Quest’ultima dichiarava l’istanza improcedibile, sostenendo che riguardava opere già eseguite e che la concessione in sanatoria era decaduta. Il Comune, ritenuto perfezionato il silenzio-assenso ex art. 17-bis l. 241/1990, rilasciava l’autorizzazione il 24 dicembre 2019, per poi annullarla in autotutela il 21 luglio 2021 sulla base delle note della Soprintendenza. La ricorrente impugnava dinanzi al TAR il provvedimento di autotutela e le note soprintendentizie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le note della Soprintendenza, che poggiano su due argomenti: l’istanza riguarderebbe opere eseguite e la concessione in sanatoria sarebbe decaduta per inosservanza delle prescrizioni. Entrambi i profili sono viziati. Quanto al primo, l’oggetto della richiesta riguardava le opere di consolidamento dell’annesso, dunque lavori futuri, il cui iter di autorizzazione è correttamente rinvenibile nell’art. 146 d.lgs. 42/2004.
Quanto al secondo, la decadenza risulta viziata sotto un duplice profilo. In primo luogo per incompetenza: era stato il Comune a rilasciare la concessione, a disciplinarne prescrizioni ed efficacia e a prorogarne i termini, sicché solo l’ente civico avrebbe potuto dichiararne la decadenza, non la Soprintendenza e per di più in contrasto con l’opposto avviso comunale. In secondo luogo, la concessione non poteva ritenersi decaduta, poiché il termine del 31 dicembre 2019 individuava la data ultima per munirsi dell’autorizzazione paesaggistica e del titolo edilizio, mentre l’esecuzione materiale dei lavori doveva avvenire nel tempo di efficacia di tali atti.
Il comportamento concludente del Comune, che aveva ritenuto tempestiva l’istanza e l’aveva sottoposta alla Commissione paesaggistica con proposta di accoglimento, conferma tale lettura. Al momento della trasmissione alla Soprintendenza la concessione era dunque pienamente efficace e la decadenza affermata dall’Amministrazione della Cultura è frutto di un viziante travisamento. Le note impugnate vanno pertanto annullate, con assorbimento delle ulteriori doglianze.
Quanto al provvedimento di autotutela comunale, esso è illegittimo in via derivata, essendo fondato sulle note soprintendentizie affette dal medesimo duplice travisamento. Il provvedimento è comunque illegittimo in sé, perché adottato in difetto dei presupposti e dell’istruttoria prescritti dall’art. 21-nonies l. 241/1990: alla ricorrente non veniva comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 l. 241/1990, risultando preclusa la partecipazione procedimentale, né il Comune svolgeva la valutazione comparativa degli interessi contrapposti. Il ricorso è quindi accolto e tutti gli atti impugnati annullati, con compensazione delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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