Vano tecnico e distanze legali: la sanatoria resta preclusa (TAR Sicilia n. 1145 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che presenti i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell’opera. Il vano tecnico, pur godendo di un regime differenziato quanto al computo volumetrico, non è esonerato dal rispetto delle distanze dai fabbricati e dai confini. L’obbligo di rispettare la distanza minima assoluta tra edifici è inderogabile anche per la Pubblica Amministrazione, né rileva un eventuale accordo tra privati confinanti. Il diniego di sanatoria fondato sulla violazione delle distanze rende l’ordine di demolizione atto doveroso e a contenuto vincolato.
Il Fatto
Il Comune ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un manufatto seminterrato adibito a locale tecnico, realizzato nello spazio di pertinenza di un immobile, contestando l’assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione del Genio civile. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sostenendo che il volume tecnico rientrasse in edilizia libera e che, in ogni caso, il locale fosse stato ricavato variando la destinazione di una piscina regolarmente autorizzata.
Nelle more del giudizio il ricorrente ha presentato segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha negato la sanabilità, rilevando la violazione delle distanze dai confini stradali e dal fondo finitimo, il superamento del limite volumetrico dei vani tecnici e l’assenza di un nulla osta paesaggistico riferito al corpo in questione. Una seconda istanza di sanatoria è stata parimenti respinta con provvedimento del 18 agosto 2022, confermativo del diniego. Entrambi i provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso e i motivi aggiunti. Sulle distanze legali, il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui rientrano nel concetto civilistico di costruzione anche le parti dell’edificio non corrispondenti a volumi abitativi coperti, purché destinate ad ampliare la consistenza del fabbricato. La nozione di costruzione si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato, dotato di solidità e stabilità: il carattere parzialmente interrato non sottrae l’opera alla disciplina.
Quanto alla specifica ipotesi del vano tecnico, il Tribunale chiarisce che il regime differenziato riguarda il computo della volumetria massima realizzabile, non il distacco tra edifici. La realizzazione a distanza inferiore a quella prevista comprometterebbe le finalità perseguite dalle regole sulle distanze. Il ricorrente non ha peraltro allegato alcun principio di prova sul rispetto delle prescritte distanze.
Il Collegio esclude rilievo all’eventuale accordo con il proprietario confinante: l’obbligo di rispettare la distanza minima assoluta tra edifici, nel caso imposto anche da norme regolamentari, è inderogabile tanto per i privati quanto per la Pubblica Amministrazione preposta al rilascio del titolo edilizio. Destituito di fondamento è anche il motivo sull’edilizia libera: per caratteristiche strutturali e dimensionali il manufatto non rientra tra le ipotesi consentite e necessita di permesso di costruire, non essendo sanabile mediante mera SCIA.
Infondato è altresì il motivo relativo al nulla osta paesaggistico. L’intervento ricade in un’area a livello di tutela paesaggistica, non ascrivibile tra quelli sottratti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. n. 42/2004: era pertanto necessaria la verifica di compatibilità ex art. 146, né risulta richiesto l’accertamento ex art. 167. Il nulla osta rilasciato per la piscina non è spendibile per il diverso manufatto.
Sul versante dell’autorizzazione del Genio civile, non è dimostrato il rilascio del parere di conformità strutturale dedotto dal ricorrente; risulta invece in atti la nota che contesta la violazione degli artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001. Accertata la legittimità del diniego di sanatoria, l’ordinanza di demolizione costituisce atto doveroso e a contenuto vincolato. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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