Diritto alla terapia ABA del minore disabile e risarcimento del danno da (TAR Calabria n. 105 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di diritto del minore affetto da disturbo dello spettro autistico ad ottenere il trattamento riabilitativo con metodologia A.B.A. (Applied Behaviour Analysis), sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., atteso che la tutela del diritto del minore ad essere curato dal Servizio Sanitario Nazionale implica l’esercizio di attività discrezionale, amministrativa e tecnica, dell’amministrazione sanitaria. Il trattamento A.B.A. è ricompreso nei Livelli Essenziali di Assistenza e la sua mancata erogazione, in via diretta o indiretta, integra inadempimento dell’obbligo dell’azienda sanitaria di prendere in carico il minore. Ne consegue la condanna dell’azienda sanitaria al rimborso delle spese sostenute per le terapie erogate privatamente e al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai genitori e dal minore, quest’ultimo liquidabile anche a titolo di perdita di chance, con valutazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ.
Il Fatto
I genitori di un minore, affetto da disturbo dello spettro autistico con ulteriori deficit cognitivi e disturbo del linguaggio, hanno chiesto all’ASP di Reggio Calabria la presa in carico del figlio per la terapia riabilitativa con metodologia A.B.A., già prescritta da una struttura specializzata. Il minore, riconosciuto handicap in situazione di gravità e invalido civile al 100%, seguiva privatamente la terapia per poche ore settimanali, con spese interamente a carico della famiglia.
Con diffida del 20.03.2025 i ricorrenti hanno sollecitato l’erogazione della terapia e il rimborso degli importi corrisposti, senza ottenere alcun riscontro. Hanno quindi proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L’ASP non si è costituita. Il Tribunale ha disposto una C.T.U. ed è pervenuto alla decisione all’esito dell’udienza pubblica del 9 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il thema decidendum, precisando che il vero oggetto del giudizio non è il silenzio della pubblica amministrazione, bensì l’accertamento del diritto del minore a ricevere il trattamento riabilitativo a carico del sistema sanitario regionale, oltre al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni. Su questo presupposto ha ribadito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’ordinanza delle Sezioni Unite n. 1781 del 20 gennaio 2022 e la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 12.04.2016.
Nel merito, la fondatezza della domanda di accertamento è stata desunta dagli esiti della consulenza tecnica. Il consulente ha confermato che il minore è affetto da un quadro clinico complesso, che la terapia A.B.A. è scientificamente valida e apporta un concreto beneficio alla salute, e che le poche ore settimanali attualmente fruite sono di scarsa intensità. Il CTU ha ritenuto necessarie e sufficienti quindici ore settimanali di trattamento, da effettuare anche in ambito scolastico e familiare, per una durata almeno fino all’età di dieci anni.
Il Collegio ha quindi affermato l’obbligo dell’ASP di fornire un idoneo trattamento fin dal novembre 2022, epoca in cui il quadro clinico e la terapia necessaria erano chiari e prevedibili. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale è stata accolta nei limiti delle fatture documentate, per complessivi € 4.949,24, con detrazione degli importi eventualmente già rimborsati.
Quanto al danno non patrimoniale dei genitori, il Tribunale ha richiamato il meccanismo delle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ., ritenendo provati in via indiziaria gli scompensi e le alterazioni dell’equilibrio familiare. Ha liquidato equamente € 2.000,00, ossia € 1.000,00 per ciascun genitore.
Infine, in relazione al danno non patrimoniale del minore, la domanda è stata inquadrata nel risarcimento da perdita di chance. La possibilità di miglioramento, frustrata dall’inerzia dell’ASP, è stata reputata seria e consistente, trattandosi di profili attinenti al diritto fondamentale della salute. La liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., sostenuta dal richiamo a Cass. civ. Sez. III n. 28993 dell’11 novembre 2019, è stata fissata in € 2.000,00.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.