Carta docente a precari: ottemperanza e commissario ad acta nel termine (TAR Sicilia n. 464 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo stesso. Sussistendone i presupposti, ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni, prevedendo la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va commisurata agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino all’effettivo soddisfo. Il compenso del commissario può essere escluso quando questi sia un dirigente interno alla stessa amministrazione resistente, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, agivano dinanzi al TAR Sicilia per l’esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il loro diritto alla Carta docente per l’aggiornamento e la formazione, di importo annuo pari a 500 euro, con riferimento a specifici anni scolastici, condannando il Ministero all’emissione della Carta e all’assegnazione dei relativi importi, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era passato in giudicato ed era stato notificato all’amministrazione. Poiché il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla condanna, i ricorrenti proponevano ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo l’integrale adempimento delle spettanze.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la documentazione versata in atti prova il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo. Sussistono pertanto tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.

Il ricorso è accolto e il Ministero è condannato a provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo. Decorso inutilmente tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il commissario ad acta, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Il commissario è individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega. Il Collegio esclude il compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurimi precedenti amministrativi.

Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione. Il commissario deposita gli atti tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, firmato digitalmente. Ogni ritardo nell’esecuzione integra ipotesi foriera di responsabilità amministrativa.

Il Collegio dispone inoltre la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione dell’ordine fino al soddisfo o alla scadenza del termine. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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