Ottemperanza al giudicato per la carta docente e no all’astreinte (TAR Sardegna n. 1000 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo accoglie la domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina fin da subito un commissario ad acta. La condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata, oltre che per la sua manifesta iniquità, anche per la sussistenza di «altre ragioni ostative», qualora l’esecuzione del giudicato dipenda da un procedimento complesso che coinvolge una pluralità di soggetti e strutture centralizzate, come nel caso dell’attivazione della carta elettronica del docente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla propria carta elettronica del docente l’importo complessivo di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato per mancata impugnazione. Non essendo seguito alcun adempimento e decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo, la parte interessata proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione della pronuncia e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Veniva altresì domandata la condanna al pagamento della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolare notifica della sentenza e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Ha pertanto disposto l’accoglimento della domanda di ottemperanza, concedendo all’Amministrazione un termine di 120 giorni per dare esecuzione al giudicato e nominando, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti territoriali.
Quanto alla richiesta di astreinte, il TAR ne ha respinto la domanda. Pur ricordando l’assenza di preclusioni astratte all’istituto nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014, secondo cui il giudice può negare la penalità di mora anche per la sussistenza di «altre ragioni ostative», quale limite autonomo rispetto alla manifesta iniquità.
Nella specie, è stata valorizzata la complessità del procedimento di attivazione della carta del docente, che coinvolge gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP, nonché la mole di contenzioso seriale sul punto. Inoltre, la natura del beneficio, quale incentivo alla formazione e non mezzo di sostentamento, ha ulteriormente giustificato la decisione di non applicare la misura coercitiva. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione e distratte in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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