Piano casa Campania: legittimità pregressa dell’immobile e limiti inderogabili di altezza (TAR Campania n. 1683 del 10.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli interventi di ampliamento previsti dalla legge regionale sul Piano casa possono essere realizzati solo su edifici che, al momento della richiesta del permesso di costruire, risultino legittimi o legittimati, e la relativa disciplina, di natura eccezionale e temporanea, va interpretata in senso restrittivo. La presenza di un locale sottotetto privo di titolo abilitativo impedisce l’applicazione della normativa derogatoria, non rilevando che il medesimo volume sia destinato alla demolizione. Nel calcolo della volumetria esistente non può essere computata la camera d’aria sottostante il primo impalcato, equiparabile a volume tecnico e priva dei requisiti superficiali richiesti. Resta fermo il limite inderogabile di altezza dell’art. 8 del D.M. n. 1444/1968, la cui inosservanza determina il contrasto con la pianificazione locale e regionale.

Il Fatto

I ricorrenti, nudi proprietari di un fabbricato destinato a civile abitazione e l’usufruttuaria dello stesso, impugnano il permesso di costruire rilasciato dal Comune per la demo-ricostruzione con ampliamento di un edificio confinante, nonché la relazione istruttoria e le norme tecniche di attuazione del piano urbanistico comunale.

L’intervento autorizzato prevede un incremento volumetrico del 35% ai sensi della legge regionale sul Piano casa e porta l’edificio a un’altezza di quattordici metri, quasi il doppio di quella preesistente. I ricorrenti deducono il difetto di istruttoria sulla legittimità del fabbricato originario, l’indebito computo di volumi nella base di calcolo e la violazione dei limiti di altezza. Il Comune non si costituisce; si costituisce un controinteressato, eccependo tardività e difetto di interesse. La domanda cautelare è accolta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’irricevibilità per tardività è priva di prova: il controinteressato non dimostra il momento della piena conoscenza, né che il cartello di cantiere disvelasse le caratteristiche dell’intervento. Poiché la contestazione riguarda il quomodo e non l’an dell’edificazione, il termine decorre dal grado di sviluppo dei lavori. Il difetto di interesse è parimenti infondato, avendo i ricorrenti allegato il pregiudizio alla luminosità, all’ariosità e al carico urbanistico.

Nel merito, è incontestato che l’edificio preesistente presentasse un locale sottotetto privo di titolo edilizio. La legge regionale sul Piano casa preclude gli interventi su edifici realizzati in assenza o difformità dal titolo e non sanati al momento della richiesta. La disciplina, eccezionale e temporanea, non tollera interpretazioni estensive: la giurisprudenza amministrativa e costituzionale richiamata ne impone una lettura rigorosa, a tutela della pianificazione territoriale. Irrilevante è la destinazione alla demolizione del volume abusivo.

È fondata anche la censura sul computo volumetrico: la camera d’aria sottostante il primo impalcato è equiparabile a volume tecnico, necessaria all’isolamento termico, e comunque non raggiunge l’altezza media interna richiesta per la superficie lorda.

Il Collegio accoglie infine il motivo sull’altezza. L’art. 8 del D.M. n. 1444/1968 è norma inderogabile e immediatamente cogente: le previsioni locali contrastanti vanno disapplicate. L’art. 40 delle N.T.A. non può derogarvi, poiché non adottato in attuazione di una legge regionale abilitante, né tale effetto può ricondursi alla legge sul Piano casa, che non prevede alcuna deroga. Neppure l’art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 soccorre, operando solo nell’ambito di strumenti urbanistici di assetto unitario.

Il ricorso è accolto e il permesso di costruire annullato, con condanna alle spese in solido.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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