Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nella carta docente (TAR Sardegna n. 1147 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro che abbia riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accerta il decorso inutilmente del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e condanna l’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia. Persistendo l’inottemperanza, nomina commissario ad acta il responsabile dell’ufficio ministeriale competente, con facoltà di delega a livello territoriale e con ricorso, in caso di incapienza, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. L’esecuzione è subordinata alla richiesta della parte interessata. Al commissario dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice non è liquidato alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che gli aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 tramite carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, con condanna del Ministero all’erogazione previa emissione e accredito, oltre interessi e rivalutazione.

La decisione, pubblicata il 20 febbraio 2025 e notificata il 18 aprile 2025, è passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 28 ottobre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento, salvo il pagamento delle spese liquidate al difensore. Il ricorrente deduce l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni e chiede la condanna all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Ministero si è costituito con atto di mera forma. Il Collegio verifica in via preliminare i presupposti dell’ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione, il passaggio in giudicato attestato dal giudice del lavoro e la rituale notificazione del ricorso in data 29 ottobre 2025.

Accertato che è decorso inutilmente il termine dilatorio dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 e che non risulta alcuna ottemperanza, il ricorso è fondato e va accolto. Il Ministero è conseguentemente condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere gli atti necessari entro 90 giorni.

In caso di incapienza di fondi, il commissario potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 600,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto della non complessità e della natura seriale del contenzioso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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