Sei scatti stipendiali anche ai carabinieri in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 2770 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987 spetta a tutti gli appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda che abbiano maturato almeno 35 anni di servizio utile e compiuto il 55° anno di età, e non soltanto a coloro che siano cessati per età, inabilità o decesso. L’inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta alcuna decadenza. La questione di legittimità costituzionale per asserito contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. è manifestamente infondata, rientrando nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali. La norma si applica al personale delle forze di polizia a ordinamento militare per effetto dell’art. 1911 del d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono stati collocati in quiescenza a domanda dopo aver compiuto il 55° anno di età e maturato più di 35 anni di servizio. Con ricorso notificato e depositato il 23 aprile 2024 hanno chiesto l’accertamento del diritto all’inclusione dei c.d. sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e la condanna dell’INPS alla rideterminazione e al pagamento.
L’Istituto si è costituito eccependo la decadenza per mancato rispetto del termine del 30 giugno, la prescrizione quinquennale per uno dei ricorrenti e l’infondatezza nel merito, prospettando anche un dubbio di costituzionalità dell’art. 6-bis per violazione degli artt. 3 e 81 Cost. I ricorrenti hanno replicato richiamando la giurisprudenza amministrativa favorevole.
La Motivazione della Corte
Il collegio rigetta anzitutto l’eccezione di prescrizione. Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, non da quella di cessazione dal servizio. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato n. 9929 del 2025, n. 10559 del 2023, n. 10524 del 2023 e n. 3914 del 2023.
Nel merito, il ricorso è accolto aderendo all’orientamento del Consiglio di Stato, che ha riformato anche pronunce della stessa sezione. Il beneficio spetta a tutti gli ex appartenenti alle forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del 55° anno di età. Il Tribunale richiama Cons. Stato, sez. II, n. 2982 del 2023, che ha riformato la sentenza della sezione n. 5210 del 2022, nonché n. 10353 e n. 10006 del 2023 e le pronunce nn. 2948, 2979, 2980, 2982, 2983, 2984, 2986, 2987 e 2990 del 2023.
Quanto al termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza, il collegio nega ogni effetto decadenziale, richiamando la citata n. 2982 del 2023. La natura non decadenziale del termine è ribadita anche con riferimento alla n. 8444 del 2024, con cui il Consiglio di Stato ha respinto l’appello dell’INPS contro la sentenza del TAR n. 2159 del 2024.
Le questioni di costituzionalità sono respinte. Il Consiglio di Stato, con n. 3914 del 2023, ha osservato che l’estensione dei sei scatti non avviene in assenza di una specifica norma, ma in applicazione di un coacervo di disposizioni soggette a modificazioni nel tempo, sicché è inconferente il richiamo all’art. 81 Cost. Non sussiste nemmeno il contrasto con l’art. 3 Cost., perché la normativa accomuna situazioni differenti solo a certi fini, senza manifesta irragionevolezza. L’orientamento è ribadito con n. 10916 del 2023; viene inoltre ricordata la giurisprudenza costituzionale sulla discrezionalità legislativa in materia di prestazioni sociali (Corte cost. n. 180/1982 e n. 220/1988).
Il ricorso è dunque accolto, con accertamento dell’obbligo dell’INPS di rideterminare il trattamento di fine servizio mediante l’inclusione dei sei scatti, oltre interessi legali. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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