Revoca del permesso di lungo periodo e valutazione complessiva della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 1148 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può fondarsi su un automatismo conseguente alle condanne penali riportate dallo straniero. La condanna per maltrattamenti in famiglia costituisce indizio sintomatico di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, ma non è di per sé ostativa al mantenimento del titolo. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione complessiva del comportamento e della personalità dell’interessato, che consideri l’attualità delle condanne, le ulteriori segnalazioni di reato e la durata del soggiorno nel territorio nazionale. La revoca è legittima quando la motivazione dia conto di tali elementi e non si esaurisca nel solo dato della condanna.

Il Fatto

Il Questore della Provincia di Varese ha revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato al ricorrente nel 2014. Il provvedimento si fonda su diverse condanne penali riportate dall’interessato: per resistenza a pubblico ufficiale, per guida in stato di ebbrezza e, da ultimo, per maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e violenza sessuale. Il ricorrente ha impugnato la revoca davanti al TAR Lombardia, contestando in particolare la riferibilità della condanna per violenza sessuale e invocando la giurisprudenza contraria a ogni automatismo espulsivo.

Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 30/21. All’udienza pubblica del 5 aprile 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il provvedimento impugnato si incentra su una pluralità di condotte penalmente rilevanti, distribuite su un arco temporale ampio, e richiama anche un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere. La contestazione del ricorrente circa la condanna per violenza sessuale non è determinante: anche a prescindere da essa, gli altri episodi sostengono la prognosi negativa posta a fondamento della revoca.

Sul versante dei principi, il TAR richiama l’orientamento secondo cui il diniego del titolo di lungo periodo deve essere sorretto da un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con motivazione che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo, escludendo ogni automatismo conseguente alle condanne riportate (Cons. Stato, III, n. 1483/2018; n. 5849/2017; n. 950/2017).

Il Collegio applica tale regola al caso concreto. La condanna per maltrattamenti in famiglia è sintomatica della pericolosità dello straniero, ma non è automaticamente ostativa al riconoscimento del permesso. L’Amministrazione, tuttavia, non ha desunto la pericolosità dalla sola condanna: ha effettuato una valutazione complessiva del comportamento e della personalità dell’interessato, verificando l’attualità delle ulteriori condanne e le ulteriori segnalazioni di reato. Tale percorso argomentativo è ritenuto adeguato anche sulla scorta di un precedente analogo (TAR Toscana, Sez. II, 4.2.2019, n. 169).

Quanto alla permanenza sul territorio nazionale, la Questura l’ha valutata, ritenendo che l’interessato, pur avendo avuto la possibilità di inserirsi e integrarsi, abbia dimostrato con la propria condotta di non accettare le regole del vivere civile. La motivazione è dunque ritenuta sufficiente e il ricorso viene respinto. Le spese di giudizio sono compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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