Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1148 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello decide sull’equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è assistito da efficacia di giudicato, una volta notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ.. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione l’integrale esecuzione del titolo. All’inottemperanza consegue la nomina del commissario ad acta, senza che sia dovuto un compenso specifico in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
Il Fatto
Con decreto depositato nel 2019 la Corte d’appello di Lecce, accogliendo il ricorso ex legge n. 89/2001, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di somme in favore dei ricorrenti a titolo di riparazione per l’irragionevole durata del processo. Il decreto veniva notificato al Ministero e non opposto, divenendo definitivo ed esecutivo.
L’Amministrazione non dava esecuzione al titolo. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e la nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’appello è qualificato come provvedimento di natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata, regolarmente notificato al Ministero e non opposto. Sussiste pertanto il titolo azionabile in sede di ottemperanza.
Il giudice accerta poi il verificarsi delle condizioni di legge. È decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione delle somme per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, secondo gli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. È infine decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza alcun pagamento, come prescritto dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001.
Nel merito il TAR sancisce l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. All’adempimento è fissato il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inerzia il Collegio nomina commissario ad acta il dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Al commissario non è riconosciuto alcun compenso specifico, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti e dell’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
L’accoglimento comporta la condanna dell’Amministrazione alle spese, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando sul punto i precedenti del Cons. Stato n. 3484 del 2021, del Cons. Stato n. 1498 del 2017 e del TAR Campania n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.