Il diniego di cittadinanza è legittimo per gravi reati (TAR Lazio n. 6269 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di cittadinanza per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992, la concessione costituisce atto squisitamente discrezionale di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale. Il diniego può essere legittimamente fondato su mere notizie di reato, in assenza di condanna, quando la valutazione amministrativa dei fatti si ponga sul piano autonomo della prevenzione e della prognosi di affidabilità del richiedente, non ostandovi il principio di presunzione di innocenza. La gravità dei reati segnalati e la loro epoca recente, ricadente nel decennio di osservazione anteriore all’istanza, costituiscono elementi concreti idonei a sorreggere il giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nel tessuto sociale.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero residente legalmente in Italia da oltre un decennio, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, all’esito dell’istruttoria, respingeva la domanda, previa comunicazione del preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, sul rilievo che a carico dell’istante era emersa una segnalazione alla autorità giudiziaria per i reati di associazione per delinquere e di riciclaggio.
Avverso il decreto di rigetto il richiedente proponeva ricorso, lamentando la violazione di legge e l’eccesso di potere per vizio di motivazione e difetto d’istruttoria. In particolare, deduceva che le controindicazioni consistevano in mere notizie di reato, non seguite da alcun accertamento di responsabilità penale, e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la complessiva condotta del richiedente nel periodo di permanenza sul territorio nazionale, in ragione della sua avvenuta integrazione economica e sociale.
La Motivazione della Corte
Il TAR premette che l’utilizzo del verbo “può” nell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992 indica che la residenza decennale costituisce solo il presupposto per proporre la domanda, a cui segue una valutazione ampiamente discrezionale sull’integrazione del richiedente e sulla sua capacità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. La concessione della cittadinanza è atto di alta amministrazione, che postula uno status illesae dignitatis del richiedente e un giudizio prognostico sulla sua futura affidabilità.
Il Collegio richiama il principio secondo cui l’ampiezza dell’onere motivazionale del diniego si correla allo stadio del procedimento penale: se in caso di sentenza passata in giudicato l’obbligo può essere minore, in presenza di una mera notizia di reato la motivazione deve essere più intensa. Nel caso di specie, il Ministero ha assolto tale onere valorizzando due elementi concreti: la gravità dei reati contestati, per cui la legge edittale prevede la reclusione fino a sette anni per l’associazione per delinquere e fino a dodici anni per il riciclaggio, e la recentissima epoca dei fatti, ricadenti nel decennio anteriore all’istanza che costituisce il periodo di osservazione per la maturazione dei requisiti di irreprensibilità.
La pronuncia richiama il costante orientamento per cui le valutazioni di responsabilità penale e quelle amministrative si pongono su piani diversi e autonomi, potendo le risultanze fattuali essere valutate negativamente anche a prescindere dagli esiti del procedimento penale, in applicazione del principio della c.d. pluriqualificazione dei fatti giuridici. La legittimità del diniego fondato su mere notizie di reato non è esclusa dal principio di presunzione di innocenza, poiché il comportamento non è valutato ai fini sanzionatori ma per formulare un giudizio sul grado di assimilazione dei valori fondamentali dell’ordinamento, per cui è sufficiente il “fondato sospetto” e non la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
Il Collegio reputa non irragionevole né sproporzionato il diniego, considerato che l’interesse legittimo pretensivo del richiedente è recessivo rispetto alla preminente esigenza di tutela dell’ordine pubblico e dei principi fondamentali della convivenza sociale. La valutazione ministeriale, basata su un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, non presenta vizi di travisamento dei fatti o di illogicità, né il giudice amministrativo può sostituire le proprie valutazioni di merito a quelle riservate all’Amministrazione. La particolare cautela è compensata dalla facoltà di reiterazione dell’istanza, una volta mutate le condizioni oggettive sottese al diniego.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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