Improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Toscana n. 537 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio: il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa e dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione preclude ogni esame nel merito delle domande proposte.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio demaniale marittimo, ha impugnato davanti al TAR Toscana la delibera di Giunta del Comune di Viareggio e la successiva determinazione dirigenziale con cui era stato differito al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali. Con il ricorso introduttivo e con successivi motivi aggiunti, la società ha chiesto l’accertamento della natura pluriennale del rapporto e la condanna dell’amministrazione al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità, prospettando profili di incompatibilità con il diritto europeo.

Si sono costituiti il Comune di Viareggio, l’Agenzia del Demanio, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il rigetto del ricorso. Nel corso del giudizio la società ricorrente, con memoria depositata il 23 gennaio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse all’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla società ricorrente e si pronuncia in conformità ad essa. La questione decisa non attiene al merito delle pretese concessorie, ma agli effetti processuali della sopravvenuta caducazione dell’interesse.

Il Tribunale richiama il principio secondo cui, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è nel principio dispositivo, che nel processo amministrativo opera in senso ampio. Il ricorrente, fino a quando la causa non sia trattenuta in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione e può provocare la presa d’atto del giudice. Quest’ultimo, privo del potere di procedere d’ufficio e di sostituirsi alla parte, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.

A sostegno di tale ricostruzione il Collegio richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 4033 del 2024. Applicando tale indirizzo, il Tribunale dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, non essendo più necessaria alcuna valutazione nel merito.

Sulle spese, il Collegio dispone la compensazione, tenendo conto anche della non opposizione manifestata dalla difesa del Comune di Viareggio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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