Riparto spese interramento linea elettrica e necessaria partecipazione dei consorzi (TAR Lazio n. 1148 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’amministrazione addossa a un consorzio attuativo la quota parte degli oneri di interramento di una linea elettrica richiede una istruttoria completa in ordine alla effettiva strumentalità dell’opera rispetto al comparto su cui il consorzio insiste e alla sua inclusione tra i distretti interessati. La mancanza di tale accertamento integra il vizio di difetto istruttorio. La posizione del consorzio non può essere definita senza la sua partecipazione procedimentale: l’amministrazione deve garantire il contraddittorio, anche mediante lo strumento dell’atto pluristrutturato e l’indizione della conferenza di servizi, in tutte le valutazioni concernenti la necessità e la consistenza dell’intervento. Il riparto delle spese deve inoltre essere sorretto da una motivazione che renda intelligibili i criteri di suddivisione tra i consorzi tenuti al pagamento. L’annullamento dell’atto lascia impregiudicato il rinnovato esercizio del potere nel rispetto dei limiti conformativi posti dalla pronuncia.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente ha impugnato la delibera di Giunta Municipale con cui il Comune ha disposto, nell’ambito del programma di interramento della linea MT interferente con la nuova espansione della città, la ripartizione del relativo impegno economico, addossando all’esponente il pagamento degli oneri per la quota di competenza. L’amministrazione, autorizzando l’anticipo dell’intero importo dei lavori, ha stabilito anche il recupero di parte della somma a carico del consorzio attuativo del piano particolareggiato C1, sottoponendolo a ulteriori condizioni.

Il consorzio ha dedotto il difetto di istruttoria, per l’assenza negli atti presupposti di qualsiasi riferimento al comparto C1 quale distretto interessato dall’interramento; ha lamentato l’eccesso di potere per il contrasto tra le previsioni di interramento e il piano particolareggiato; ha contestato il difetto partecipativo, non essendo mai stato interpellato in contraddittorio; ha infine censurato la motivazione del riparto, dalla quale non si inferirebbero i criteri di suddivisione della somma tra i consorzi. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso rilevando la ricorrenza del vizio assorbente di difetto istruttorio e di violazione del diritto partecipativo, dedotti nei primi due motivi. La delibera di approvazione del progetto definitivo del primo stralcio funzionale della viabilità pubblica di attraversamento del piano esecutivo non contiene alcun riferimento al comparto su cui insiste il consorzio, né alla necessità di interramento della linea nel suo ambito territoriale.

Già sotto questo profilo l’istruttoria appare lacunosa, perché non risulta chiaramente la strumentalità dell’interramento rispetto al territorio del consorzio istante. Il Collegio ritiene fondato, con efficacia assorbente, il secondo profilo di eccesso di potere: l’istante avrebbe dovuto essere convocato dall’amministrazione e reso partecipe, per il tramite della dovuta dialettica procedimentale, in tutte le valutazioni e gli accertamenti inerenti alla necessità di interramento, all’interessamento del comparto e, conseguentemente, al riparto delle relative spese.

Deve condividersi la censura della difesa ricorrente circa la necessità di un provvedimento pluristrutturato, anche mediante l’indizione di apposita conferenza di servizi cui il consorzio non ha mai partecipato. Tale modulo procedimentale è funzionale ad accertare, nella dialettica delle autorità competenti e degli stessi consorzi interessati, la necessità, la consistenza e gli adempimenti connessi al programma di interramento, siccome a carico dei distretti effettivamente coinvolti dalla realizzazione dell’opera.

Risulta altresì fondato il vizio di motivazione dedotto con l’ultimo motivo, atteso che non è chiaro come sia stata ripartita la spesa tra tutti i consorzi tenuti al pagamento. Il ricorso è dunque accolto nei sensi esposti, con annullamento dell’atto gravato. Resta impregiudicato il rinnovato esercizio del potere da parte dell’amministrazione, nel rispetto dei limiti conformativi posti dalla pronuncia. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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