Carenza sopravvenuta di interesse e improcedibilità del ricorso per cessazione della materia (TAR Lombardia n. 1172 del 19.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di merito comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere postula invece che il ricorrente alleghi e dimostri di avere conseguito, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale prova, la declaratoria di cessazione non può essere pronunciata. L’evoluzione della vicenda contenziosa può giustificare la compensazione delle spese di giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura sanitaria accreditata, ha impugnato la D.G.R. Regione Lombardia n. XI/1046 del 17.12.2018, recante le determinazioni sulla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019, censurando in particolare le regole sui tempi di attesa, sui 108 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, sulle procedure MPR e sui criteri di determinazione del budget ambulatoriale.

Con due successivi atti di motivi aggiunti la ricorrente ha esteso il gravame ai contratti provvisorio e integrativo per il 2019 conclusi con l’ATS della Città Metropolitana di Milano, ai relativi provvedimenti di approvazione e ad alcune note dell’ATS, deducendo l’illegittimità derivata dalle disposizioni regionali e vizi autonomi, tra cui il divieto di sottoscrizione con riserva generica. In vista dell’udienza la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto dell’istanza depositata in data 8 marzo 2024. La ricorrente ha rappresentato la cessazione della materia del contendere quanto ai 108 DRG, per effetto di un provvedimento correttivo regionale sopravvenuto, e la sopravvenuta carenza di interesse quanto agli obblighi sui tempi di erogazione e alla storicizzazione nel budget 2019 dell’abbattimento subito in sede di liquidazione 2014, già oggetto della sentenza n. 2357/2021 del medesimo TAR, non contestata.

Su tale premessa il Tribunale ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza d’interesse. Dalla dichiarazione della ricorrente emerge chiaramente il sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia di merito, che giustifica la declaratoria fondata sull’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Collegio esclude invece i presupposti per la cessazione della materia del contendere. La ricorrente non ha allegato né dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto. Manca quindi il materiale probatorio che consentirebbe di ricostruire, in via ipotetica, la fondatezza delle prospettazioni iniziali: presupposto indispensabile perché la cessazione possa essere dichiarata.

La distinzione tra i due istituti regge l’intera decisione. L’improcedibilità si fonda su una valutazione attuale e processuale dell’interesse, verificata alla luce della dichiarazione della parte. La cessazione della materia richiede invece un accertamento, ancorché ipotetico, del fondamento della domanda, che il Collegio non può compiere in assenza di allegazioni e prove.

L’evoluzione della vicenda contenziosa, articolata in un ricorso e due atti di motivi aggiunti, giustifica infine la compensazione delle spese di giudizio. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, con ordine di esecuzione della sentenza all’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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