L’obbligo di provvedere espresso permane anche a fronte di istanza inammissibile (TAR Puglia n. 1149 del 05.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione è tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento attivato su istanza di parte, anche quando ravvisi la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, potendo in tal caso limitarsi a una motivazione semplificata ma non a una condotta meramente inerte. L’obbligo di provvedere trova fondamento nel dovere di buona amministrazione e di correttezza, che genera nell’interessato una legittima aspettativa a una risposta esplicita. Nel giudizio avverso il silenzio il ricorrente può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere e, solo in presenza di attività vincolata o di assenza di margini discrezionali, la fondatezza della pretesa. L’interesse al ricorso permane finché non intervenga un provvedimento espresso di riscontro all’istanza.
Il Fatto
I ricorrenti, pescatori subacquei professionali autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Taranto, hanno chiesto alla Regione Puglia e alla predetta Autorità marittima di essere dispensati dal fermo biologico introdotto dalla legge regionale pugliese n. 6/2023, che vieta per tre anni il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione del riccio di mare nel mare territoriale regionale. A fondamento dell’istanza hanno dedotto l’incompetenza della Regione, la natura di legge-provvedimento della normativa e il contrasto con la disciplina unionale della pesca.
Le Amministrazioni non hanno adottato alcun provvedimento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. avanti il TAR Puglia, sede di Lecce, poi trasmesso a questa Sezione per incompetenza territoriale. Le resistenti hanno eccepito l’inammissibilità per insussistenza dell’obbligo di provvedere, difetto di legittimazione attiva e passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva. La legittimazione nel giudizio sul silenzio, derivante dalla titolarità della licenza, va verificata al momento della proposizione dell’istanza e non del ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile solo per i due ricorrenti le cui autorizzazioni erano scadute prima del 28 giugno 2023, mentre è ammissibile per gli altri, in possesso di titolo valido a quella data.
È invece disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della Regione, in ragione dell’oggetto del giudizio e dell’istanza. Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 2 della legge n. 241/1990, che impone alla P.A. di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’obbligo si fonda sul dovere di buona amministrazione e sul principio del clare loqui, e sussiste anche in assenza di una norma che tipizzi il potere di istanza, ogni volta che ragioni di giustizia ed equità impongano una decisione.
Il Collegio sottolinea che l’art. 2, comma 1, come modificato dalla legge n. 190/2012, impone un provvedimento espresso anche in caso di manifesta inammissibilità della domanda, consentendo solo una motivazione semplificata. Richiamando Cons. Stato n. 1040 del 2024 e Cons. Stato n. 2420 del 2022, si esclude che l’inerzia possa giustificarsi. Quanto all’interesse ad agire, esso consiste nel vantaggio di rimuovere l’incertezza sull’esistenza della possibilità di soddisfare l’utilità sostanziale e permane fino all’emanazione di un provvedimento espresso.
Il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2024, che ha respinto il conflitto sulla legge regionale, non vale in senso contrario: quel giudizio è sopraggiunto rispetto alle istanze dei ricorrenti, che conservano l’interesse a una risposta espressa. La domanda non riguarda la fondatezza della richiesta di autorizzazione, ma un’istanza rimasta priva di riscontro. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e in parte accolto, con ordine alle Amministrazioni di pronunciarsi entro sessanta giorni, con riserva di nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Spese compensate.
Nota della Redazione
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