Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità dei ricorsi riuniti (TAR Sicilia n. 1149 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento autorizzativo richiesto caduca i precedenti atti impugnati e soddisfa integralmente la pretesa della ricorrente, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. L’istanza congiunta delle parti, pur priva delle formalità prescritte per la rinuncia rituale, costituisce elemento di prova univoco di tale carenza e integra gli estremi per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., come previsto dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate in presenza di concorde richiesta delle parti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato il perfezionamento del titolo per silenzio assenso relativo alla realizzazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, lamentando che il diniego impediva la realizzazione di un’opera di pubblica utilità. Con motivi aggiunti ha poi impugnato il successivo provvedimento con cui l’ente, pur riconoscendo l’avvenuto perfezionamento del titolo, ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio ai sensi degli artt. 7 e 21-nonies della legge n. 241/1990 e ne ha sospeso l’efficacia ex art. 21-quater.
Con istanza depositata in data 11 marzo 2025 i difensori di entrambe le parti hanno rappresentato che il Comune ha successivamente rilasciato il provvedimento con cui ha autorizzato la società alla realizzazione dell’impianto, superando e caducando i precedenti provvedimenti e soddisfacendo integralmente la pretesa avanzata in giudizio. Hanno quindi congiuntamente chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. La circostanza che il Comune abbia rilasciato l’autorizzazione richiesta ha privato la ricorrente dell’interesse a ottenere una pronuncia sui provvedimenti impugnati.
La questione giuridica centrale attiene alla qualificazione dell’istanza congiunta depositata dalle parti. Il Tribunale osserva che essa, pur in difetto delle formalità prescritte per la rinuncia rituale da parte della società ricorrente, costituisce elemento di prova univoco della sopravvenuta carenza di interesse della deducente alla decisione dei ricorsi.
Tale istanza integra pertanto gli estremi per una declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., come espressamente previsto dall’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il Collegio distingue quindi tra rinuncia rituale al ricorso e mera istanza di estinzione: la seconda, pur non perfezionando la prima, è sufficiente a fondare la declaratoria di improcedibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale rileva che, stante la concorde richiesta delle parti, le stesse possono essere integralmente compensate. La sentenza ordina che sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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