Mancata offerta della cavetteria completa: esclusione obbligatoria dalla gara (TAR Lombardia n. 2922 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di gara a evidenza pubblica, i requisiti minimi indicati dalla lex specialis a pena di esclusione hanno natura strutturale e vincolano rigidamente tanto i concorrenti quanto la stazione appaltante, che non può discostarsene né disapplicarli, neppure in nome del principio del risultato. La mancata offerta della cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi, quando prescritta quale elemento essenziale dell’offerta, comporta l’obbligo di esclusione del concorrente, senza che possa assumere rilievo l’interpretazione funzionale della clausola, la sottoposizione dei prodotti a prova pratica con elementi non compresi nell’offerta, o l’asserita onnicomprensività della fornitura. Il termine di impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla piena conoscenza degli atti di gara, sicché, in caso di omessa messa a disposizione delle offerte e dei verbali, deve applicarsi l’ordinario procedimento di accesso e la decorrenza è differita all’ostensione della documentazione.

Il Fatto

La società ricorrente, terza classificata nella procedura per l’aggiudicazione del Lotto n. 13 di una gara per la fornitura di dispositivi per elettrochirurgia, ha impugnato l’aggiudicazione in favore delle due società controinteressate, deducendo che queste avrebbero dovuto essere escluse per non aver offerto la cavetteria completa per tutti gli utilizzi dell’elettrobisturi, requisito minimo previsto a pena di esclusione dalla lex specialis. Ha inoltre contestato l’attribuzione del punteggio premiale per il dispositivo di aspirazione dei fumi chirurgici. Le controinteressate hanno proposto ricorsi incidentali, eccependo la tardività del ricorso principale e sostenendo che anche l’offerta della ricorrente fosse priva della cavetteria completa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di irricevibilità del ricorso principale. La stazione appaltante aveva comunicato la sola determinazione di aggiudicazione, senza mettere a disposizione le offerte delle controinteressate e i verbali di gara, in violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 36/2023. In applicazione dell’art. 116 cod. proc. amm., il termine di trenta giorni per l’impugnazione decorre dalla piena conoscenza degli atti, che si realizza solo a seguito dell’ostensione documentale, come avvenuto nella specie.

Sul merito, la censura della ricorrente è stata ritenuta fondata. La lex specialis qualificava la cavetteria completa come elemento essenziale dell’offerta, richiesto a pena di esclusione. Dall’esame delle offerte è emerso che entrambe le controinteressate avevano offerto solo singoli cavi, senza la dotazione completa. Il Collegio ha escluso che l’offerta della piattaforma includa “di default” la cavetteria, poiché alcuni cavi erano stati specificamente quotati, e ha respinto l’interpretazione sostanzialistica e funzionale del requisito, poiché la clausola, chiara e puntuale, non può essere ridimensionata da difficoltà attuative o dal principio del risultato.

La Corte ha richiamato il principio per cui la lex specialis vincola rigidamente l’amministrazione e i concorrenti, senza margini di discrezionalità, in ragione dell’affidamento e della parità di trattamento. L’esito positivo della prova pratica, svolta con cavi non compresi nell’offerta, non sana la carenza, perché l’oggetto dell’appalto è l’acquisto della piattaforma, non un servizio che includa gli accessori a regime. Il giudice ha inoltre ritenuto che la mancata offerta della cavetteria configuri un aliud pro alio rispetto al prodotto richiesto.

In relazione ai ricorsi incidentali, il Tribunale ha accertato che anche l’offerta della ricorrente principale era priva di numerosi cavi di collegamento necessari per l’utilizzo completo della piattaforma, come risultante dal manuale d’uso. L’accoglimento di tutti i gravami ha comportato l’annullamento dell’aggiudicazione e degli atti di ammissione di tutti gli operatori, con declaratoria di gara deserta. Le spese sono state compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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