L’oscuramento dei prezzi di approvvigionamento nei giustificativi di anomalia deve cedere al diritto di difesa (TAR Puglia n. 382 del 25.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso ai documenti di gara, inclusi i giustificativi prodotti nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia dell’offerta, costituisce strumento essenziale per l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’operatore economico. La riservatezza delle informazioni tecniche o commerciali, quale il segreto industriale o commerciale, non può fondare un diniego di ostensione basato su motivazioni generiche e apodittiche. L’Amministrazione è tenuta a un bilanciamento caso per caso, valutando il pregiudizio concreto e specifico che la divulgazione potrebbe arrecare. L’onere di provare la natura realmente riservata delle informazioni di cui invoca la tutela grava sull’operatore economico che oppone l’oscuramento. La mancata dimostrazione di un pregiudizio concreto, in presenza di allegazioni precise della parte istante, comporta l’accoglimento della domanda di accesso.

Il Fatto

La società ricorrente, partecipante a una procedura di gara indetta dal Ministero della Giustizia, impugnava le note con cui la Stazione appaltante aveva negato l’ostensione degli atti relativi al Lotto 4, in particolare dell’offerta tecnica e dei giustificativi presentati nell’ambito del subprocedimento di verifica di anomalia dall’impresa aggiudicataria. A seguito di un’ostensione parziale intervenuta in corso di causa, la controversia si limitava all’accesso all’elenco delle fatture e degli ordini dei fornitori, con specifico riferimento ai prezzi praticati e ai nominativi dei medesimi. La società ricorrente lamentava l’impossibilità di verificare la fondatezza dei giustificativi e la congruità dell’offerta, essendole stato oscurato il dato centrale del costo di approvvigionamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, preliminarmente, ha ritenuto legittimo l’oscuramento d’ufficio operato dal responsabile del procedimento, ancorché in assenza di una opposizione specifica della controinteressata sul Lotto oggetto di causa. Tale scelta prudenziale, coerente con il principio per cui l’ostensione produce effetti irreversibili, è stata ricondotta all’interpretazione di una volontà già manifestata in un lotto analogo e all’applicazione dei principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Nel merito, il Collegio ha osservato che i prezzi di approvvigionamento rappresentano il dato centrale della verifica di sostenibilità dell’offerta, avviata proprio in ragione dell’elevato ribasso. Senza la conoscenza di tali prezzi, la ricorrente non può verificare se i giustificativi si fondino su condizioni di mercato reali, con conseguente pregiudizio per la sua tutela giurisdizionale. La motivazione del diniego, genericamente ancorata alla protezione del know-how e della posizione competitiva, è stata giudicata apodittica, non avendo specificato il concreto pregiudizio derivante dalla divulgazione di dati oggettivi di mercato.

Quanto ai nominativi dei fornitori, il Tribunale ha operato una valutazione differenziata, riconoscendo che la verifica di congruità potrebbe astrattamente condursi sulla base dei soli prezzi. Tuttavia, nel caso concreto, gli indizi offerti dalla ricorrente — quali la coincidenza grafica e strutturale dei documenti, potenzialmente riconducibile a un’unicità di provenienza — hanno orientato il bilanciamento verso la trasparenza integrale.

La controinteressata, su cui gravava il relativo onere, non ha offerto alcuna spiegazione alternativa né ha dimostrato che i nominativi dei fornitori costituissero un asset competitivo reale, la cui divulgazione avrebbe potuto alterare le condizioni di approvvigionamento. Il Tribunale ha concluso che il segreto commerciale non può prevalere sul diritto di difesa quando l’operatore economico non assolva l’onere di dimostrare la natura realmente riservata delle informazioni, richiamando i principi espressi dalla CGUE nelle sentenze C-54/21 e C-927/19.

La sentenza, accogliendo la domanda, ha ordinato l’ostensione immediata del documento in formato integrale, disponendo però che l’accesso sia eseguito decorso il termine per la proposizione dell’appello di cui all’art. 36, comma 8, d.lgs. n. 36/2023, per evitare effetti irreversibili nelle more di un eventuale gravame. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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