Diniego porto d’armi illegittimo se frequentazione soggetti controindicati non circostanziata (TAR Sardegna n. 1148 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, non essendo configurabile un diritto soggettivo al rilascio della licenza. Il diniego non richiede l’accertamento di un abuso, essendo sufficiente un giudizio prognostico di non affidabilità, più stringentе del giudizio di pericolosità sociale e fondabile anche su circostanze prive di rilievo penale. Il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, ma sindaca il provvedimento sotto il profilo del travisamento dei fatti e della manifesta illogicità. L’esercizio del potere deve comunque rispettare i parametri di ragionevolezza e proporzionalità, con una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza. È pertanto illegittimo, per difetto di motivazione, il diniego che si fondi su generiche frequentazioni con soggetti controindicati, non circostanziate quanto a luogo, giorno e ora, così da non consentire al richiedente di chiarirne le ragioni.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Questore di Cagliari, in data 8 ottobre 2024, ha rigettato la sua istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia, unitamente alla comunicazione di avvio del procedimento.
Alla base del diniego l’Amministrazione ha posto una valutazione di non affidabilità, desunta dall’essere stato il richiedente più volte controllato in compagnia di soggetti gravati da precedenti di polizia per reati di particolare allarme sociale. Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 39 e 43 r.d. n. 773 del 1931 e della legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e parzialità dell’istruttoria, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, lamentando che la prognosi inferenziale compiuta dalla Questura si fosse arrestata a elementi limiti e generici, senza considerare la condotta di vita irreprensibile dell’istante. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 5 del 15 gennaio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dal ricorrente il 2 settembre 2026, non essendo intervenuto, dopo la memoria del 23 luglio 2026, alcuno scritto difensivo delle controparti al quale replicare, secondo il principio affermato da Cons. Stato, sez. III, n. 6140 del 2011. La memoria non è stata qualificata come ordinaria per il mancato rispetto del termine di trenta giorni di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a..
Nel merito, il TAR ha ricostruito la disciplina degli artt. 11 e 43 del T.U.L.P.S., rilevando che, al di fuori delle ipotesi tipiche di divieto, residua un ampio margine di apprezzamento in capo all’Amministrazione. Il porto d’armi può essere negato a chi non mantenga una buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudizio sotteso al divieto non è di pericolosità sociale, ma un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto, per certi versi più stringente del primo, potendo fondarsi su situazioni prive di condanne penali o misure di pubblica sicurezza (richiamati Cons. Stato, sez. III, n. 1548 del 2026 e n. 6530 del 2024).
La funzione del potere è cautelare e preventiva, non sanzionatoria: l’Amministrazione è chiamata a valutare con il massimo rigore le eccezioni al generale divieto di circolare armati, di cui all’art. 699 cod. pen. e all’art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975. Il divieto non implica un abuso concretamente accertato, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. Il sindacato del giudice amministrativo resta però circoscritto al travisamento dei fatti e alla manifesta illogicità, non potendosi sostituire alla valutazione discrezionale.
Pur nell’ampiezza di tale discrezionalità, l’Autorità deve connotare la propria azione secondo ragionevolezza e proporzionalità, attraverso una valutazione che colleghi le circostanze richiamate a una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza circa il pericolo di abuso (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 3512 del 2026).
Applicando tali coordinate al caso concreto, il Collegio ha ravvisato un difetto di motivazione con carattere assorbente. La frequentazione con soggetti controindicati è richiamata in modo meramente assertivo, senza specificazione, e la motivazione si arresta a un livello sommariamente descrittivo. Gli unici episodi valorizzati sono incontri non circostanziati quanto a luogo, giorno e ora, sì che il ricorrente non può risalire all’identità dei soggetti né comprendere gli episodi cui l’Amministrazione si è riferita e chiarire le ragioni della compresenza (richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 4407 del 2026). Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del decreto e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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