Carta docente: ottemperanza, commissario ad acta e no all’astreinte (TAR Sardegna n. 1148 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e ordina alla pubblica amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento. La richiesta di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va respinta ove sussistano “altre ragioni ostative” legate alla specialità del debitore pubblico. Rilevano, in concreto, la complessità del procedimento di attivazione della Carta elettronica del docente, il carattere seriale del contenzioso e la funzione meramente incentivante del beneficio. La penalità di mora non costituisce conseguenza automatica dell’inottemperanza accertata.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a fruire, per tre anni scolastici, del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’istruzione e del merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 1.500,00 secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 122, l. n. 107/2015 e dal d.p.c.m. 28 novembre 2016.

La decisione, notificata all’Amministrazione il 4 aprile 2024, è passata in giudicato per mancata impugnazione. Il Ministero ha corrisposto soltanto le spese liquidate al difensore e non ha dato alcuna attuazione al comando. Decorso inutilmente il termine dilatorio, la ricorrente domanda la condanna all’esecuzione, l’astreinte e la nomina di un commissario. L’Amministrazione si costituisce con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica i presupposti dell’ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato attestato dalla Cancelleria e la rituale notificazione del ricorso. Accerta quindi l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, che impone alle amministrazioni di completare le procedure esecutive entro centoventi giorni dalla notificazione.

La domanda di esecuzione è pertanto accolta. Il Ministero è condannato a dare piena e completa attuazione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento viene nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega a livello territoriale e termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Quanto all’astreinte, il Tribunale richiama l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in ragione della specialità del debitore pubblico, aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle “altre ragioni ostative”. Nel caso concreto tali ragioni sussistono.

Il Collegio valorizza la complessità del procedimento di attivazione della Carta, articolato in più fasi e coinvolgente gli Uffici territoriali e le società SO.GE.I. e CONSAP ai sensi dell’art. 4 del d.p.c.m. 28 novembre 2016. L’eccezionale mole di contenzioso seriale spiega ragionevolmente il ritardo. Il beneficio, per la modestia dell’importo e la finalità di sostegno alla formazione, non costituisce mezzo di sostentamento ma incentivo eventuale e di impiego facoltativo. La richiesta di penalità di mora è quindi respinta, in linea con i propri recenti arresti.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La riduzione tiene conto della natura seriale del contenzioso e dell’attività difensiva sostanzialmente standardizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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