Il difensore antistatario può chiedere l’ottemperanza del giudicato (TAR Lombardia n. 3942 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., si instaura fra il difensore e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Il difensore distrattario è dunque l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento e a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. L’inottemperanza dell’amministrazione al titolo esecutivo giustifica la condanna alla completa esecuzione entro il termine fissato dal giudice, con interessi legali dalla pubblicazione della sentenza. Le penalità di mora non sono dovute in presenza di un contenzioso marcatamente seriale, salvo diversa istanza in caso di perdurante inadempimento.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori dichiaratisi antistatari, hanno ottenuto dal TAR Lombardia la sentenza n. 88/2025, pubblicata il 13.01.2025, che aveva condannato l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio, con distrazione in loro favore. Il titolo è rimasto inadempiuto nonostante la notifica effettuata in data 13 e 20.01.2025.

La sentenza è passata in giudicato, come attestato dall’ufficio in data 15.05.2025, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. I difensori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’integrale esecuzione della sentenza e la fissazione di una somma di denaro per ogni violazione o ritardo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la fondatezza della pretesa. La richiesta dei ricorrenti risulta adeguatamente documentata e l’amministrazione, costituitasi in giudizio, non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. L’inottemperanza al giudicato è pertanto accertata.

Il passaggio centrale riguarda la legittimazione attiva del difensore distrattario. In virtù dell’art. 93 cod. proc. civ., la distrazione delle spese in favore del difensore con procura della parte vittoriosa instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti. Tale rapporto si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore, nei limiti della somma liquidata dal giudice.

Da questa autonomia il Collegio fa discendere una conseguenza processuale precisa: il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari e, analogamente, a chiedere l’esecuzione del giudicato con il rito dell’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. A sostegno richiama una consolidata linea giurisprudenziale, dalla Cass. civ., Sez. III, n. 27041 del 2008 al Cons. Stato, Sez. IV, n. 7441 del 2010, fino alle più recenti pronunce dei TAR.

Accertata la legittimazione dei ricorrenti, l’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione, solo per le spese di lite, alla sentenza azionata, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. L’importo deve essere maggiorato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di condanna.

Il Collegio ha invece escluso, allo stato, la sussistenza dei presupposti per le penalità di mora di cui all’art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm., in ragione del carattere marcatamente seriale del contenzioso. A tali penalità potrà provvedersi su istanza della parte ricorrente in caso di inottemperanza perdurante oltre i termini assegnati. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli articoli 26 e 39 del codice del processo amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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