Esplicitazione dei criteri di gara e discrezionalità tecnica della commissione (TAR Lombardia n. 114 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di gara non viola la lex specialis quando, in sede di prima seduta, esplicita in via meramente esemplificativa gli elementi tecnici oggetto di valutazione, al fine di agevolare il proprio operato, senza introdurre nuovi criteri. I requisiti tecnici minimi del capitolato, che il prodotto deve possedere per essere ammesso a valutazione, si distinguono dai criteri di attribuzione del punteggio tecnico e non si confondono con essi. L’attribuzione del punteggio tecnico costituisce espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, censurabile dal giudice amministrativo solo in presenza di errori evidenti o di palese illogicità. La doglianza che pretenda di sostituire la valutazione personale dell’offerente a quella della commissione è inammissibile nel suo nucleo sostanziale.
Il Fatto
L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona indiceva una procedura negoziata, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016, per la fornitura di trentaquattro letti elettrici per terapia intensiva. Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con settanta punti riservati agli elementi tecnici e trenta a quelli economici, e con una soglia di sbarramento di trentasei punti su settanta per l’accesso all’apertura delle offerte economiche.
La società ricorrente presentava la propria offerta tecnica ma non superava la soglia, riportando un punteggio pari a 35,79. La procedura proseguiva e l’appalto era affidato a un’altra ditta. La ricorrente impugnava quindi l’aggiudicazione, i verbali di gara, la lettera di invito e il capitolato, chiedendo la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. Si costituivano la stazione appaltante e l’aggiudicataria, eccependo l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, ritenuta l’infondatezza del ricorso, precisava di dover comunque scrutinare nel merito tutte le doglianze, ancorché la fornitura fosse già stata interamente eseguita, in ragione della domanda risarcitoria proposta, richiamando l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. e la sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.
Nel primo motivo la ricorrente sosteneva che la commissione avesse introdotto, di propria iniziativa, criteri di valutazione non previsti dalla legge di gara. Il TAR rilevava che la lettera di invito fissava in modo dettagliato i criteri e gli elementi per l’attribuzione del punteggio tecnico, ripartiti tra facilità d’uso, caratteristiche tecniche, caratteristiche migliorative e tempi di fornitura. La commissione, nella seduta del 18.5.2022, dopo avere richiamato tali criteri, si era limitata a esplicitare alcune caratteristiche tecniche, non essendo prevista l’esibizione di campioni. L’elencazione, priva di carattere tassativo e connotata dall’uso dell’aggettivo “alcune”, costituiva una semplice esplicitazione dei criteri e non una loro modifica.
Il Collegio precisava altresì che i requisiti tecnici minimi del capitolato sono distinti dai criteri di valutazione dell’offerta tecnica: i primi rappresentano le caratteristiche minime che il prodotto deve possedere per essere valutato, i secondi valgono per l’attribuzione del punteggio. Quanto al punteggio conseguito, il TAR richiamava il pacifico indirizzo secondo cui l’attribuzione è espressione della discrezionalità dell’amministrazione, censurabile solo per evidenti errori o palese illogicità, citando Cons. Stato, Sez. IV, n. 4600/2023 e TAR Umbria n. 275 del 2021. Nel caso concreto la commissione aveva compiutamente motivato le proprie valutazioni, con una relazione scritta per ogni criterio.
Il secondo motivo reiterava la censura di illegittima integrazione del disciplinare. Il TAR, rinviando alle ragioni del primo motivo e richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 1991/2020, osservava che la doglianza si risolveva nella pretesa di sostituire la propria valutazione tecnica a quella della commissione. Quanto al riferimento alle caratteristiche delle ruote, nell’ambito della “facilità di sanificazione” inserita nella più ampia voce sulla facilità d’uso ed ergonomia, la scelta non era illogica e non integrava un travisamento della legge di gara. Il ricorso era quindi respinto, con condanna alle spese di lite.
Nota della Redazione
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