Termine non perentorio e autoresponsabilità del privato nel procedimento di emersione (TAR Calabria n. 1149 del 12.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine assegnato dall’amministrazione per la produzione di osservazioni e documenti in sede di preavviso di rigetto non ha natura perentoria, in difetto di espressa previsione normativa. Tale constatazione non attribuisce tuttavia al privato una facoltà incondizionata di depositare in qualsiasi momento gli apporti documentali richiesti. L’azione amministrativa non può restare sospesa per effetto dell’inerzia del privato, il quale è tenuto a conformare la propria condotta alla diligenza ordinaria ex art. 1176 c.c. e ai principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La violazione di tali principi comporta, secondo il principio di autoresponsabilità, che il privato subisca gli effetti negativi della mancata collaborazione. La documentazione prodotta dopo l’adozione del provvedimento di diniego è tardiva e improduttiva di effetti, poiché la notificazione incide sull’efficacia e non sulla validità dell’atto, già validamente emanato ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il datore di lavoro presentava in data 12 agosto 2020 domanda di emersione di un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, per l’attività di assistenza personale in favore di un cittadino pakistano. Lo sportello unico per l’immigrazione della prefettura, avviata l’istruttoria, rilevava l’omessa presentazione della documentazione attestante il requisito reddituale richiesto dall’art. 9, comma 2, d.m. 27 maggio 2020.
L’amministrazione invitava il datore di lavoro a integrare la documentazione sul reddito del nucleo familiare relativo al 2019, assegnando venti giorni. La richiesta restava senza riscontro. Seguiva una nota ex art. 10-bis legge n. 241/1990, con termine di dieci giorni per osservazioni, anch’essa non riscontrata. Lo sportello emanava quindi il provvedimento di rigetto, notificato nel marzo 2022. Il ricorrente impugnava il diniego, deducendo la violazione del combinato disposto degli artt. 103, comma 6, d.l. n. 34/2020 e 9, comma 2, d.m. Interno 27 maggio 2020, e sostenendo la non perentorietà del termine per le integrazioni.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce la disciplina del procedimento di emersione. L’art. 103 d.l. n. 34/2020, al comma 6, rinvia a un apposito decreto ministeriale per l’individuazione dei limiti di reddito che il datore di lavoro deve possedere. Il d.m. Interno 27 maggio 2020, all’art. 9, comma 2, richiede, per il nucleo familiare composto da più soggetti, un reddito annuo non inferiore a € 27.000,00. Su tale presupposto l’amministrazione aveva legittimamente contestato l’insufficienza reddituale.
Il Collegio affronta poi il nodo centrale: la natura del termine assegnato con il preavviso di rigetto. Il ricorrente sosteneva che, non essendo perentorio, il termine non impedisse la produzione successiva della documentazione. La tesi non è condivisa. Il Tribunale ammette che il termine di dieci giorni non rivesta carattere perentorio, in difetto di espressa previsione normativa. Ritiene però che tale circostanza non si traduca in una facoltà incondizionata del privato di produrre apporti documentali in qualsiasi momento.
L’argomentazione si fonda sul dovere di collaborazione reciproca. L’azione dell’amministrazione non può restare sospesa per l’inerzia del privato, gravato dal rispetto della diligenza ordinaria ex art. 1176 c.c. e dei principi di buona fede e collaborazione sanciti dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. La difesa erariale aveva correttamente osservato che la norma regola la condotta di entrambi i soggetti del rapporto.
La palese violazione di tali principi, per avere il ricorrente prodotto la documentazione solo dopo una lunga inerzia e a seguito del preavviso di rigetto, comporta l’applicazione del principio di autoresponsabilità, richiamato sulla scorta di T.A.R. Lazio – Roma, sez. III, sent. 22 gennaio 2024, n. 1053/2024. Il Tribunale respinge anche l’argomento della mancata notifica del diniego al momento della produzione documentale: ai sensi dell’art. 21-bis legge n. 241/1990, la notificazione incide sull’efficacia e non sulla validità del provvedimento, già validamente emanato con la conclusione del procedimento.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in considerazione delle condizioni reddituali del ricorrente e delle peculiarità del caso.
Nota della Redazione
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