Il divieto prefettizio di detenzione delle armi tra discrezionalità e vizio procedimentale (TAR Marche n. 1001 del 21.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione delle armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, ma rappresenta un’eccezione al normale divieto e può essere riconosciuta solo a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, sì da scongiurare dubbi, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività. Il giudizio dell’Autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Il mancato avviso di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’atto ablatorio quando, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell’art. 21-octies L. 241/1990.
Il Fatto
All’esito di un controllo eseguito il 28 agosto 2023 dalla Questura per la verifica della regolare detenzione domiciliare di armi e munizioni, il ricorrente veniva sottoposto a procedimento penale per il reato di cui all’art. 20 L. 110/1975, per aver riposto un revolver carico sotto il materasso della camera da letto e un fucile, anch’esso rifornito, dietro la porta della stessa stanza, nonché per il reato di cui all’art. 697 cod. pen., per il possesso di munizioni oltre il limite consentito. Armi e munizioni venivano sottoposte a sequestro ex art. 354 cod. proc. pen., convalidato dall’Autorità giudiziaria, mentre la Questura disponeva il ritiro cautelare ex art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. delle ulteriori armi detenute.
Il Prefetto adottava quindi il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti e la Questura il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il ricorrente impugnava tali atti deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/1990 per l’omesso avviso di avvio del procedimento e, con il secondo, il difetto di motivazione in ordine all’omessa custodia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, in via preliminare, rileva che la causa è trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 4 dicembre 2024. Rispetto alla sommaria delibazione della fase cautelare — che aveva sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati — il ricorso va respinto, re melius perpensa, alla luce della documentazione versata in atti dalla difesa erariale.
Il primo motivo è disatteso. Il mancato avviso di avvio del procedimento integra un vizio procedimentale che non è in grado di causare l’illegittimità degli atti impugnati, poiché dagli atti risulta che gli stessi non potevano essere diversi. Trova quindi applicazione l’art. 21-octies L. 241/1990, che esclude l’annullabilità del provvedimento affetto da vizi formali o procedurali quando il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
La Corte valorizza le risultanze istruttorie: al momento del controllo l’abitazione era accessibile dall’ex coniuge, per cui non può escludersi che altri potessero accedere alle armi riposte in camera da letto; né può predicarsi certezza circa il costante esercizio della vigilanza da parte del detentore. Assume rilievo, inoltre, il complesso dei precedenti, tra cui una denuncia per minaccia e pregresse vicende definitesi con revoca di analoghe licenze.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che alcune armi non erano custodite nell’armadietto blindato e che il fucile reperito in camera da letto era coperto da un consistente strato di polvere, segno della sua lunga permanenza in loco anche nei momenti in cui il ricorrente non poteva esercitare un controllo diretto. Le argomentazioni difensive, pertanto, non sono idonee a porre in discussione le determinazioni assunte.
In conclusione, il gravame è respinto perché la detenzione delle armi costituisce un’eccezione al normale divieto, riconoscibile solo a fronte di una completa sicurezza circa il loro buon uso, dovendosi scongiurare dubbi, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico. Il provvedimento dell’Autorità di pubblica sicurezza è connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo per vizi di abnormità o irragionevolezza. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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