Reiterazione del vincolo espropriativo e insindacabilità delle scelte urbanistiche (TAR Marche n. 114 del 31.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella predisposizione degli strumenti urbanistici non sussiste un obbligo del Comune di garantire ai proprietari il massimo sfruttamento economico dei fondi. La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio è legittima quando il piano recepisce precedenti delibere, non impugnate, con cui il vincolo era già stato apposto, e non è sindacabile la scelta che privilegia l’interesse generale alla viabilità. Le osservazioni dei privati al PRG costituiscono meri apporti collaborativi: il loro rigetto non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente l’esame e il confronto con gli interessi generali. La ripubblicazione del piano è necessaria solo in caso di modifiche che ne stravolgano l’impianto o i criteri ispiratori, non per variazioni di dettaglio. Le scelte urbanistiche sono sindacabili nei soli limiti di arbitrarietà, irrazionalità o palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno nel Comune di Fano, impugnano il nuovo PRG adottato nel 2006 e approvato nel 2009, nella parte in cui reitera la previsione della strada interquartieri sul loro fondo e destina la porzione residua a zona agricola e a verde privato. Deducono la mancanza di motivazione sulla reiterazione del vincolo e l’irragionevolezza delle destinazioni impresse “a macchia di leopardo”, chiedendo anche il risarcimento del danno.
Con successivi motivi aggiunti i ricorrenti gravano la variante del tracciato (“Gimarra”), gli atti dell’accordo di programma tra Regione, Provincia e Comune, il progetto di fattibilità e gli atti di avvio della gara per l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori. Le amministrazioni resistenti eccepiscono l’inammissibilità e controdeducono nel merito. I giudizi vengono riuniti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio soprassiede sull’esame delle eccezioni in rito, poiché i ricorsi sono infondati nel merito. Sul primo profilo, il progetto presentato al pubblico nel 2006 non è atto formale dell’amministrazione ma proposta dei progettisti: la volontà comunale si è espressa con la delibera di adozione provvisoria. Quanto alla reiterazione del vincolo, il nuovo PRG recepisce precedenti delibere consiliari del 2004, recanti approvazione dei progetti per la strada, con cui il vincolo era già stato apposto e mai gravato.
La destinazione agricola delle aree non richiede una specifica funzione colturale: può servire a sottrarre il territorio a nuove edificazioni e a garantire l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, compensando gli effetti dell’espansione urbana. Le censure dei ricorrenti mirano a soddisfare interessi individuali e non superano il limite della discrezionalità amministrativa.
Sui termini procedurali, è sufficiente che entro i 180 giorni intervenga la delibera di adozione, mentre le formalità di pubblicazione possono seguire; il termine di trenta giorni per l’inoltro alla Provincia è meramente sollecitatorio, privo di norma sanzionatoria. La ripubblicazione del piano non è dovuta per l’accoglimento di osservazioni su una porzione ridotta del territorio, salvo che le modifiche stravolgano lo strumento. Il rigetto delle osservazioni è adeguatamente motivato.
Le censure sulla copertura finanziaria sono infondate: l’acquisizione di maggiori risorse non è un “escamotage” per la proroga, e in applicazione del principio tempus regit actum è irrilevante ogni valutazione sull’azione amministrativa futura. Le doglianze sul nuovo tracciato muovono da un ritenuto peggioramento per gli interessi individuali, senza indicare ragioni tecnico-giuridiche idonee a dimostrarne l’illegittimità. La dedotta indeterminatezza delle superfici espropriande è solo apparente, essendo gli elaborati consultabili presso il Comune. L’infondatezza dell’azione impugnatoria travolge la domanda risarcitoria; resta estranea alla giurisdizione ogni pretesa indennitaria per legittima reiterazione dei vincoli. I ricorsi sono respinti, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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