L’istanza di sanatoria non paralizza l’ordine di demolizione già emanato (C.G.A.R.S. n. 114 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, quando sia già stato adottato un provvedimento sanzionatorio consistente in un’ingiunzione a demolire, determina la sospensione temporanea dell’efficacia di quest’ultima per il tempo strettamente necessario alla definizione, anche tacita, del procedimento di sanatoria. Ove l’istanza venga respinta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza che l’amministrazione debba riadottare l’atto demolitorio. Il rigetto dell’istanza non attribuisce al privato il potere di paralizzare, mediante la mera presentazione di una domanda, il provvedimento sanzionatorio già emanato. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso avverso l’ordine di demolizione per sopravvenuta carenza di interesse, quando il diniego di sanatoria abbia reso priva di utilità la pronuncia di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente originario impugnava davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione, la sospensione e la messa in pristino di opere edili realizzate in assenza di concessione edilizia, ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001, unitamente al precedente diniego di concessione edilizia in sanatoria. Il Comune eccepiva l’irricevibilità per acquiescenza agli atti presupposti e l’improcedibilità per la sopravvenuta istanza di permesso di costruire, poi denegata.
Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione del diniego del 24 aprile 2018, che avrebbe reso priva di residua utilità una pronuncia di accoglimento. Proposto appello e respinta l’istanza cautelare, il giudizio veniva interrotto per il decesso dell’appellante e riassunto dall’erede.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale: se la presentazione di una domanda di sanatoria o di un nuovo permesso di costruire imponga all’amministrazione di rieditare il provvedimento sanzionatorio. L’appellante sosteneva che l’istanza rendesse inefficace l’ordine di demolizione e che il suo rigetto obbligasse l’ente ad assegnare un nuovo termine per adempiere.
La tesi è respinta. Richiamando un orientamento consolidato — Cons. Stato, sez. VII, n. 686 del 2023; sez. II, n. 3545 del 2021; in termini analoghi C.g.a.r.s. n. 617 del 2020 e Cons. Stato, sez. VI, n. 4633 del 2024 — il Consiglio afferma che l’istanza di accertamento di conformità produce una sospensione temporanea dell’efficacia dell’ingiunzione, limitata al tempo necessario alla definizione, anche tacita, del procedimento di sanatoria. Se l’istanza non viene accolta, il procedimento sanzionatorio riacquista efficacia senza necessità di riadozione.
Il Collegio sottolinea il profilo sistematico: ammettere il contrario significherebbe riconoscere al destinatario di un provvedimento sanzionatorio il potere di paralizzarlo mediante la semplice presentazione di una domanda, finanche pretestuosa. Il primo motivo è quindi infondato.
Assorbite le ulteriori censure, la Corte rileva che le opere consistevano in una costruzione di circa mq. 300 e mc. 2.100, realizzata senza concessione e non ultimata prima del 1 ottobre 1983; che il ricorrente non aveva impugnato il diniego di sanatoria e la successiva ordinanza di sospensione e demolizione, prestando acquiescenza agli atti presupposti; e che l’istanza di accertamento di conformità era stata respinta. L’appello è pertanto respinto, con esonero dalle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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