Giudizio di ottemperanza al giudicato sulle somme per aggiornamento professionale (TAR Marche n. 368 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato che il titolo esecutivo non è stato eseguito e che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di inutile decorso del termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore, e condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese, distratte ai difensori antistatari.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici considerati, oltre alle spese di lite con distrazione.
La sentenza è stata regolarmente notificata e su di essa si è formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché l’Amministrazione non ha eseguito il titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con memoria formale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il profilo della procedibilità. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’azione, è decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996.
Nel merito il ricorso è stato giudicato fondato. Il titolo indicato in epigrafe non è stato eseguito. In presenza dei presupposti di legge e, in particolare, del decorso del termine sopra richiamato, l’Amministrazione — costituitasi solo formalmente — non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il ricorso è stato pertanto accolto e il TAR ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza ottemperata, salvo le somme eventualmente già corrisposte, assegnando un termine di trenta giorni decorrente dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale presso il Ministero, precisando che questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’Amministrazione al relativo pagamento, liquidato in € 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., tenendo conto di quanto statuito dal Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025.
Nota della Redazione
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