Stalking, il richiedente l’ammonimento è controinteressato necessario (TAR Marche n. 301 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di annullamento dell’ammonimento per stalking e degli atti connessi, il soggetto che ha chiesto al Questore l’adozione del provvedimento previsto dall’art. 8 della legge n. 38/2009 è controinteressato ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., essendo nominato nei provvedimenti impugnati e titolare di un interesse differenziato e meritevole di tutela alla conservazione dei loro effetti. Il ricorso che introduce una domanda annullatoria va notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato. L’integrazione del contraddittorio disciplinata dall’art. 49 cod. proc. amm. non sana l’omessa notifica del ricorso ad almeno un controinteressato, salvo che ricorrano i presupposti della rimessione in termini per errore scusabile.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Marche il decreto del Prefetto di Ancona che aveva rigettato il ricorso gerarchico avverso il decreto di ammonimento emesso dal Questore, nonché il medesimo provvedimento questorile e ogni atto presupposto, connesso e conseguente. L’ammonimento gli intimava di tenere per il futuro una condotta conforme alla legge e di astenersi da ogni interferenza nella vita della persona offesa.

Nel corso della discussione orale il Presidente del Tribunale ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla controinteressata. Il difensore del ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l’integrazione del contraddittorio; l’Avvocatura erariale si è rimessa al Collegio sulla questione di rito e ha insistito nel merito per il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto ribadito la regola generale: il ricorso giurisdizionale amministrativo che introduce una domanda annullatoria deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato, come impone l’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. Il Tribunale ha richiamato sul punto la sentenza del Consiglio di Stato n. 7024/2025.

Da questa premessa discende che l’integrazione del contraddittorio di cui all’art. 49 cod. proc. amm. non sana l’omessa notifica originaria ad almeno un controinteressato, salvo che sussistano i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile. Nel caso di specie tali presupposti sono stati esclusi.

Il Tribunale ha quindi affrontato la questione centrale: se, nell’impugnazione dell’ammonimento per stalking e degli atti connessi, il soggetto che ha chiesto al Questore l’adozione del provvedimento ex art. 8 della legge n. 38/2009 sia qualificabile come controinteressato. La nozione richiede due requisiti: uno formale, costituito dall’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., che esige l’espressa menzione del soggetto nei provvedimenti impugnati; l’altro sostanziale, consistente nell’interesse differenziato alla conservazione degli effetti degli atti gravati.

Entrambi i requisiti sono stati riscontrati. Il requisito formale sussiste, perché la persona offesa è nominata nei decreti del Questore e del Prefetto di Ancona oggetto di gravame. Il requisito sostanziale parimenti sussiste, poiché il soggetto che ha richiesto l’ammonimento vanta un interesse differenziato e meritevole di tutela, riconosciuto espressamente dalla legge n. 38/2009, alla conservazione degli effetti del provvedimento. Il Collegio ha richiamato, in termini, la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1507/2025, che a sua volta si rifà a una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi dal 2011.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per omessa notifica alla controinteressata, con compensazione delle spese di giudizio, in considerazione del rilievo d’ufficio della questione preliminare. Il Tribunale ha inoltre revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi degli artt. 130-bis e 136 del d.P.R. n. 115/2002, disponendo la trasmissione degli atti al Segretario Generale per il seguito di competenza, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 6213/2024.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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