Esecuzione del giudicato e penalità di mora verso l’amministrazione scolastica (TAR Campania n. 1479 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di esecuzione del giudicato amministrativo, il giudice dell’ottemperanza, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione della sentenza entro un termine assegnato e, in caso di ulteriore inerzia, nomina il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela e va commisurata agli interessi legali sul dovuto, con tetto massimo del 10% dell’importo del giudicato. Il criterio della non manifesta iniquità impone di fissare il limite quantitativo dell’astreinte, per evitare che la misura degeneri in fonte di sproporzionata locupletazione.
Il Fatto
Il ricorrente, con ricorso notificato e depositato il 21 novembre 2025, chiede l’esecuzione della sentenza n. 7559/2024 del 12 novembre 2024, con la quale il Tribunale di Napoli, II sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in proprio favore della somma di euro 1.000 mediante buono elettronico, oltre spese di giudizio.
Deduce il passaggio in giudicato del provvedimento e l’inerzia dell’amministrazione. Chiede pertanto che il TAR ordini l’esecuzione, fissando un termine, e che, in caso di ulteriore inottemperanza, nomini un commissario ad acta e condanni l’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’amministrazione, costituita in giudizio senza svolgere difese di merito, non ha fornito elementi ostativi all’esecuzione. Manca quindi contestazione sull’inottemperanza e sull’accertamento del passaggio in giudicato del titolo azionato.
Sulla base di tali premesse il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In caso di ulteriore inerzia, nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
L’amministrazione è inoltre condannata a corrispondere la penalità di mora. Il Collegio qualifica l’astreinte alla stregua degli interessi legali su quanto complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta a quelli dovuti per legge. Riconduce tale scelta alle funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.
La quantificazione segue il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm. Il dies a quo coincide con il sessantesimo giorno dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem è il giorno dell’adempimento, anche tardivo, senza che l’insediamento del commissario privi l’amministrazione del proprio potere di provvedere, configurandosi un esercizio concorrente del potere, secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021.
Il limite massimo è fissato nel 10% dell’importo dovuto, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, che impone di individuare una soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria divenendo fonte di iniqua locupletazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro ottocento, oltre accessori, con distrazione al difensore.
Nota della Redazione
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