Tenda parasole su suolo demaniale, irricevibile il ricorso tardivo avverso il regolamento (TAR Liguria n. 114 del 14.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso volto a contestare le prescrizioni di carattere precettivo di un regolamento comunale è soggetto al termine di impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell’atto all’albo pretorio. La nota con cui il sindaco rammenta la scadenza del periodo transitorio per l’adeguamento alla nuova disciplina non ha natura provvedimentale e integra un semplice avvertimento o una diffida riconducibile all’art. 21-ter l. n. 241/1990, quale preavviso dell’esecuzione d’ufficio. Ne consegue l’irricevibilità del gravame proposto avverso l’atto regolamentare oltre i termini, nonché l’assenza di un autonomo pregiudizio impugnabile in relazione all’atto sindacale.

Il Fatto

La titolare di una gioielleria situata in Portofino, sulla Calata Marconi, impugna la nota con cui il sindaco le ha comunicato la necessità di sostituire la tenda parasole esistente con un sistema ombreggiante a struttura metallica a pantografo, con sbraccio massimo di ml. 2,50 dal filo della parete, in conformità al regolamento comunale su dehors e tende. La tenda, presente fin dal 1977, copre uno spazio demaniale antistante l’esercizio, per il quale la ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima.

Il ricorso è esteso, in via derivata, al regolamento approvato con deliberazione consiliare e alla relativa delibera, deducendo vizi di inefficacia per mancata pubblicazione, inapplicabilità alle tende preesistenti, incompetenza del sindaco, disparità di trattamento tra esercizi di vendita e di somministrazione e omessa consultazione delle autorità demaniali, del Parco e della Soprintendenza. Il Comune eccepisce l’irricevibilità per tardività e l’inammissibilità per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il collegio affronta anzitutto l’eccezione di tardività, rilevando che solo dopo la camera di consiglio cautelare il Comune ha prodotto la deliberazione consiliare con la relazione del segretario attestante la pubblicazione all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. Da tale pubblicazione decorre il termine per impugnare le disposizioni regolamentari di carattere precettivo.

Il Tribunale qualifica come immediatamente lesive le prescrizioni che impongono la struttura metallica a pantografo per le attività commerciali e che riservano la tipologia con pali di sostegno alle sole attività di bar e ristoranti sulla Calata Marconi. Si tratta di norme che incidono direttamente sulla posizione della ricorrente e che, pertanto, andavano contestate nei termini dalla pubblicazione.

Il ricorso, notificato il 6.4.2023, risulta quindi tardivo rispetto alla pubblicazione dell’atto regolamentare. La censura di inefficacia per mancata pubblicazione è superata dalla documentazione prodotta dal Comune.

Quanto alla nota sindacale, il collegio esclude che essa abbia natura provvedimentale. L’atto si limita a rammentare l’imminente scadenza del periodo biennale di adeguamento e integra un avvertimento o una diffida nell’ottica dell’art. 21-ter l. n. 241/1990, cioè un preavviso dell’esecuzione d’ufficio. Non è dunque configurabile un autonomo pregiudizio impugnabile in via diretta.

Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile. La particolarità della vicenda e la produzione documentale intervenuta in corso di causa giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio. La domanda risarcitoria risulta già rinunciata con la memoria depositata il 30.12.2023.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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