La tardiva corresponsione della carta docente non elide l’interesse alla rivalutazione (TAR Sardegna n. 810 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, la domanda volta ad ottenere l’esecuzione del giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro deve essere dichiarata inammissibile per difetto di interesse qualora l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento della sorte capitale in data antecedente alla notifica del ricorso. L’interesse alla proposizione del ricorso non è, tuttavia, integralmente eliso dalla sopravvenuta corresponsione del dovuto: residua, infatti, l’interesse alla domanda di corresponsione della eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi legali, maturati per effetto del ritardo nell’esecuzione del titolo esecutivo giudiziale decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 98/2024 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per quattro anni scolastici, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 2.000,00, oltre interessi legali e l’eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione il 26 agosto 2024. Non essendo seguito alcun adempimento nel termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, la ricorrente notificava il ricorso in data 27 marzo 2026, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituiva depositando documentazione comprovante l’avvenuto accreditamento della somma capitale in data 16 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il pagamento della somma dovuta a titolo di sorte capitale era stato eseguito in data 16 gennaio 2026, ossia in epoca antecedente alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 27 marzo 2026. Da ciò il TAR ha tratto la conseguenza che, al momento della proposizione del giudizio, mancasse l’interesse a ricorrere con riferimento alla sorte capitale, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della relativa domanda, in conformità al richiamato precedente del TAR Lazio, sez. V, 6 marzo 2026, n. 4303.
Diversamente, il ricorso è stato accolto con riferimento alla domanda di corresponsione della eventuale maggior somma corrispondente alla differenza tra la rivalutazione e gli interessi sulle somme tardivamente corrisposte. Il Collegio ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero il 26 agosto 2024 ed era passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria, risultando quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Il Ministero è stato pertanto condannato a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente le somme dovute a titolo di rivalutazione o interessi sulla sorte capitale tardivamente corrisposta.
Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici del Ministero, con facoltà di delega, assegnando il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Ricorrendo l’ipotesi di incapienza di fondi nei capitoli destinati ai pagamenti, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669 del 1996. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, mentre le spese di lite sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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