Difetto di motivazione nel diniego di condono per mancata indicazione delle istanze collegate (TAR Lazio n. 10967 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di diniego di condono edilizio deve essere motivato in modo specifico e intellegibile con riferimento al superamento del limite volumetrico di legge. L’amministrazione, quando fonda il diniego sull’esistenza di più istanze di condono collegate riferibili a un medesimo soggetto, deve indicare quali pratiche siano effettivamente riconducibili all’istante e quale volumetria ciascuna di esse concorra a determinare, al fine di consentire al privato di comprendere le ragioni del provvedimento e di verificarne la legittimità. La mera indicazione dei numeri di protocollo di istanze asseritamente collegate, senza specificazione del volume attribuibile a ciascuna e della loro riferibilità soggettiva, integra un difetto di motivazione e determina l’illegittimità del diniego, con obbligo per l’amministrazione di riesercitare il potere in conformità.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano due determinazioni dirigenziali del Comune di Roma, che avevano respinto altrettante istanze di condono edilizio presentate ai sensi del d.l. n. 269/2003, relative a due unità immobiliari a destinazione residenziale. Nei provvedimenti impugnati l’amministrazione precisava che le istanze erano collegate ad altre quattro, presentate da uno dei ricorrenti in qualità di comproprietario, per la realizzazione di ulteriori unità immobiliari non adibite a prima abitazione, facenti parte di un edificio di maggior consistenza, con una volumetria complessiva dichiarata di mc 710, ritenuta in esubero rispetto al limite di legge.
I ricorrenti deducevano la violazione della L.R. Lazio n. 12/2004 e della L.R. Lazio n. 15/2008, nonché l’eccesso di potere per carenza istruttoria e difetto di motivazione, sostenendo che le domande di condono ritenute collegate non sarebbero state presentate dal medesimo soggetto e che l’amministrazione non avrebbe indicato il volume associato a ciascuna istanza, rendendo impossibile comprendere le ragioni del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato sotto il profilo del difetto di motivazione. Nell’ambito del giudizio è rimasto dubbio se e quali istanze di condono menzionate nei provvedimenti fossero riferibili al ricorrente, profilo determinante ai fini del calcolo della volumetria complessiva e del superamento del limite di legge per la sanatoria delle costruzioni abusive, ragione ostativa comune ai provvedimenti impugnati.
Il Tribunale aveva disposto un’ordinanza istruttoria per acquisire tutti i provvedimenti di sanatoria emessi in favore dei ricorrenti e la documentazione inerente le singole pratiche. Tuttavia, l’amministrazione ha depositato soltanto la documentazione relativa alle istanze rigettate, lasciando sostanzialmente inevaso il provvedimento istruttorio. Inoltre, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1919/2025, richiamata dall’amministrazione a sostegno delle proprie difese, avente ad oggetto l’impugnazione di ordinanze di demolizione, non risultava congruente con i numeri di protocollo menzionati nei dinieghi impugnati.
Il Collegio ha quindi affermato che l’amministrazione, nel riesercitare il potere, dovrà allegare ai propri provvedimenti le istanze effettivamente riferibili al ricorrente e specificare per ciascuna la volumetria che concorre al superamento o meno del limite di legge, così da rendere intellegibile il ragionamento posto a fondamento del diniego e consentire al privato un efficace controllo di legittimità. In ragione della complessità della lite, il Tribunale ha compensato le spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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