Recupero sottotetto nei nuclei di antica formazione e divieto di innalzamento (TAR Lombardia n. 1151 del 18.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei nuclei di antica formazione il divieto di elevare l’altezza degli edifici rispetto a quella esistente opera in modo uniforme per tutte le categorie edilizie individuate dallo strumento urbanistico, compresa quella degli edifici già profondamente trasformati o nuovi privi di valore ambientale. La previsione che consente, per tali immobili, la modifica della sagoma plani-altimetrica non deroga al limite dell’altezza massima, ma ne presuppone il rispetto. La classificazione per categorie non introduce una graduazione del limite di altezza, ma differenzia soltanto il novero degli interventi ammessi. È pertanto legittimo il provvedimento che inibisce la prosecuzione di una SCIA alternativa al permesso di costruire che contempli l’innalzamento dell’immobile, anche quando l’intervento sia unitario e non scindibile in parti autonome.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile a destinazione residenziale, classificato in zona A del piano delle regole come nucleo di antica formazione e ricadente nella categoria A4, presentava una SCIA alternativa al permesso di costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia comprendente il recupero del sottotetto, la diversa distribuzione degli spazi interni e il rifacimento degli impianti.

Il dirigente comunale disponeva il divieto di prosecuzione dell’attività edilizia ai sensi dell’art. 19, comma 3, legge n. 241/1990, rilevando la violazione del limite di altezza previsto dall’art. 64, comma 1, legge regionale n. 12/2005 e dall’art. 19, comma 4, delle NTA. Il ricorrente impugnava il provvedimento, contestando l’interpretazione della disciplina urbanistica e chiedendo il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla previsione regionale secondo cui, all’interno dei centri storici e dei nuclei di antica formazione, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di altezza massima posti dallo strumento urbanistico e, in assenza di limiti, l’altezza massima coincide con quella esistente. La norma è ritenuta inequivocabile e non lascia margini interpretativi.

Su questa base il Tribunale esclude che l’art. 19, comma 14, delle NTA, nel consentire per gli edifici A4 la modifica della sagoma plani-altimetrica, possa essere letto come deroga al divieto di innalzamento. L’interpretazione sistematica del comma, condotta secondo il criterio dell’art. 1363 cod. civ., impone una lettura coerente con il precedente comma 4: la variazione della sagoma resta ammessa, ma nel rispetto dell’altezza massima coincidente con quella sussistente.

Il Collegio respinge anche la censura di irragionevolezza della classificazione. La ratio del divieto non risiede nel pregio storico o architettonico del singolo edificio, ma nell’esigenza urbanistica di evitare, in tutta la zona, altezze superiori a quelle esistenti. Le differenze tra le categorie si apprezzano sul piano degli interventi ammessi, molto più ampi per gli immobili A4, e non su quello del limite di altezza. La disciplina non è quindi irragionevole.

Quanto al terzo motivo, il Tribunale rileva che la SCIA riguardava un unico intervento unitario. Dagli atti non è possibile accertare che l’interesse del ricorrente e la fattibilità tecnica delle opere restino invariati in caso di stralcio di quanto comporta l’innalzamento. Il blocco dell’intero intervento è pertanto legittimo.

Il ricorso è respinto. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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