Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Sardegna n. 1150 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, del lavoro, che abbia condannato la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di danaro, una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Accertata la perdurante inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato entro un termine congruo e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Qualora le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Nuoro, Sezione Lavoro, aveva accertato il suo diritto a percepire, per tre anni scolastici, la somma di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento complessivo di 1.500,00 euro, oltre interessi legali.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria. Alla notificazione del titolo esecutivo non ha fatto seguito alcun adempimento dell’amministrazione, né è stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni. La ricorrente chiede quindi la condanna all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’accertamento dei presupposti processuali dell’ottemperanza. Dagli atti risulta che la sentenza del giudice del lavoro è stata notificata all’amministrazione presso la sede reale e che è passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dal Tribunale di Nuoro. Il ricorso è stato ritualmente notificato e risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Su queste basi il Tribunale ritiene la domanda fondata e l’accoglie, condannando il Ministero a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore. L’amministrazione deve riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto statuito dal giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine, il TAR nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.
Il Collegio precisa che il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso commissariale.
Quanto alle spese, il Tribunale le pone a carico dell’amministrazione soccombente, ma le riduce a 400,00 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e all’elevato grado di ripetitività e standardizzazione dell’attività difensiva, essendo state discusse sedici cause di contenuto identico. Le spese sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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