Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1151 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi con valore ed efficacia di cosa giudicata ed è titolo per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorsi infruttuosamente i 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e i sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione attestante la mancata riscossione ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001, l’amministrazione è in inottemperanza. Il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina il commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. All’accoglimento segue la condanna alle spese, comprensive di quelle accessorie sostenute per l’introduzione del giudizio.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Lecce, con decreto munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, aveva accolto il ricorso dei ricorrenti ai sensi della legge n. 89/2001, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme liquidate e delle spese, con distrazione in favore del difensore.

Nonostante la rituale notifica, il Ministero non dava esecuzione al provvedimento. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul decreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: è stato notificato al Ministero e non è stato opposto nel termine di legge. Da ciò deriva il passaggio in giudicato del titolo.

Il giudice verifica poi il perfezionarsi della mora dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo. La parte ha inoltre inviato la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione per il medesimo titolo, l’assenza di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.

Ricorre anche la seconda condizione: è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che sia stato eseguito il pagamento, come previsto dall’art. 5-sexies, comma 7, l. n. 89/2001. Ne deriva l’inottemperanza del Ministero.

Nel merito il Collegio sancisce l’obbligo di integrale esecuzione del decreto della Corte d’Appello di Lecce, con pagamento delle somme indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e nomina commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni per l’incarico.

Il Collegio esclude un compenso specifico per il commissario, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001 e all’art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015. Condanna infine il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie per la proposizione dell’ottemperanza, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484/2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498/2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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