L’inidoneità dell’area non può equivalere a divieto assoluto di realizzazione di impianti FER (TAR Sardegna n. 745 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di incostituzionalità di una norma regionale che vieta la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle aree qualificate come “non idonee” comporta l’illegittimità del provvedimento di improcedibilità dell’istanza di autorizzazione adottato in sua applicazione. L’inidoneità di un’area non può equivalere a un divieto assoluto e aprioristico di realizzazione dell’impianto, ma richiede una verifica in concreto della fattibilità del progetto nell’ambito del procedimento amministrativo, senza automatismi. L’annullamento del provvedimento espulsivo determina l’obbligo per l’Amministrazione di riavviare il procedimento, da concludere entro un termine assegnato.
Il Fatto
La società ricorrente presentava alla Regione Sardegna un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale. Il procedimento veniva dapprima sospeso in applicazione della l.r. n. 5 del 2024 e successivamente riavviato a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2024. Con una successiva nota, l’Amministrazione comunicava l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza, in quanto l’intervento ricadeva in aree classificate come non idonee dall’allegato B della legge regionale, con conseguente applicazione del divieto di realizzazione previsto dall’art. 1, comma 5, della medesima legge.
La società impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità costituzionale delle norme regionali applicate, anche alla luce delle sopravvenute sentenze della Corte costituzionale n. 28 del 2025 e n. 184 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale, rilevando che i provvedimenti impugnati si fondavano esclusivamente sulla legge regionale e non sul D.M. 21 giugno 2024, la cui impugnativa era volta a sostenere l’incompetenza del giudice adito.
Quanto al ricorso introduttivo, il Collegio ha dichiarato l’improcedibilità della domanda di annullamento per sopravvenuta carenza di interesse, ma ha accolto la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., limitatamente alla censura concernente l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della l.r. n. 5 del 2024, dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2025. Il primo motivo di ricorso, relativo all’interpretazione della norma regionale come meramente sospensiva della realizzazione materiale e non anche dei procedimenti autorizzatori, è stato invece respinto, in quanto contrario al tenore testuale e sistematico della disciplina.
Il primo ricorso per motivi aggiunti, avverso la nota di riavvio del procedimento, è stato dichiarato inammissibile, trattandosi di atto endoprocedimentale e ontologicamente privo di lesività.
Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato, invece, accolto. Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti nelle aree non idonee. La Consulta ha chiarito che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto aprioristico e che la fattibilità del progetto deve essere verificata in concreto, senza automatismi.
Da tale presupposto, la Sezione ha desunto l’illegittimità del provvedimento di improcedibilità, adottato in applicazione della norma espunta con efficacia ex tunc dall’ordinamento. L’effetto conformativo della sentenza determina l’obbligo per la Regione di riavviare il procedimento per il rilascio del P.A.U.R., da concludere entro novanta giorni. Il Collegio ha, infine, escluso che possa trovare ingresso nel giudizio la questione dell’applicabilità del sopravvenuto d.l. n. 175 del 2025, convertito con l. n. 4 del 2026, demandandone la valutazione alla sede del riesercizio del potere.
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Nota della Redazione
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