Assegnazione temporanea del militare subordinata alla ricollocabilità in concreto (TAR Puglia n. 1151 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dell’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 non attribuisce al dipendente un diritto soggettivo assoluto al trasferimento, ma un interesse legittimo al corretto esercizio del potere organizzativo. L’amministrazione può respingere l’istanza quando dimostri, con istruttoria adeguata, l’impossibilità di ricollocare il richiedente in una posizione vacante compatibile con la specificità del suo impiego, valutando la professionalità richiesta dai posti disponibili. L’interesse del genitore a ricongiungersi al nucleo familiare recede dinanzi al superiore interesse alla razionale organizzazione dei servizi, diretto precipitato dell’art. 97 della Costituzione. Il diniego è legittimo quando la motivazione dia conto della verifica effettuata e dell’assenza di specializzazione in capo al richiedente rispetto alle posizioni bandite.

Il Fatto

Il ricorrente, militare con incarico di fuciliere presso un reggimento di fanteria, ha presentato domanda ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per ottenere l’assegnazione temporanea presso un ente dislocato in altra sede, al fine di ricongiungersi al nucleo familiare composto dalla moglie e dalla figlia di età inferiore ai tre anni.

L’amministrazione ha respinto l’istanza con provvedimento del 9 dicembre 2024. Il ricorso avverso tale diniego è stato accolto con sentenza n. 85 del 21 gennaio 2025, che ha annullato l’atto per difetto d’istruttoria e di motivazione, per essersi l’amministrazione limitata a richiamare l’assenza di posizioni di fuciliere. In esecuzione, l’amministrazione ha rinnovato l’istruttoria e, rilevate alcune posizioni disponibili nella sede richiesta, ha nuovamente respinto l’istanza con provvedimento del 28 aprile 2025, ritenendo tali incarichi incompatibili con il profilo del ricorrente per la specificità tecnica dei profili banditi. Da qui il nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione degli effetti conformativi della precedente pronuncia di annullamento e dei limiti del potere organizzativo dell’amministrazione militare di fronte all’istanza di assegnazione temporanea. Il ricorrente lamentava che l’amministrazione non avesse dato conto delle effettive ripercussioni negative sulla sede di appartenenza di un’eventuale assegnazione.

Il Tribunale ritiene che all’accoglimento dell’istanza osti l’impossibilità di impiegare il ricorrente in mansioni alternative compatibili con quella di fuciliere nella sede richiesta. Difetta, in concreto, una corrispondente posizione retributiva vacante che rispetti la specificità dell’impiego militare. L’amministrazione ha evidenziato che il ricollocamento è impedito dall’assenza di specializzazione in capo al ricorrente rispetto ai profili professionali banditi, il cui impiego efficace richiede il superamento di specifico corso.

Il Collegio enuncia il principio per cui la posizione del dipendente che richiede il trasferimento non si configura quale diritto soggettivo assoluto ed è destinata a recedere a fronte del superiore interesse alla razionale organizzazione dei servizi amministrativi. Tale esigenza costituisce diretto precipitato dell’art. 97 della Costituzione. Sul punto il Tribunale richiama il precedente del Cons. Stato, Sez. IV, n. 2352 del 18 maggio 2017.

La verifica compiuta in sede di rinnovata istruttoria risulta quindi sufficiente a sorreggere il diniego: l’amministrazione ha preso in considerazione le posizioni nel frattempo messe a bando e ha spiegato, con riferimento alla specificità tecnica dei profili, la ragione dell’incompatibilità. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Le spese di lite sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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