La condanna per atto falso preclude sempre la cittadinanza (TAR Lazio n. 5055 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisto della cittadinanza italiana non costituisce un diritto azionabile in via automatica ma è subordinato a una valutazione discrezionale dell’Amministrazione, che deve accertare la sussistenza di una condotta irreprensibile del richiedente e la sua capacità di inserirsi stabilmente nel tessuto sociale. Il precedente penale per il reato di uso di atto falso ex art. 489 cod. pen., ancorché risalente, incide negativamente sul giudizio prognostico di affidabilità e buona fede, potendo legittimamente fondare il diniego. La valutazione dell’Amministrazione è censurabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti di un controllo estrinseco e formale, che non può estendersi al merito degli apprezzamenti ma deve verificare la veridicità dei fatti, la completezza istruttoria e la logicità e ragionevolezza della motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, dimorante in Italia dal 1991 e titolare di carta di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, presentava domanda per il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno rigettava l’istanza rilevando la sussistenza di un precedente penale ostativo: una sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta irrevocabile, per il reato di uso di atto falso. Avverso il diniego il ricorrente proponeva ricorso, deducendo difetto di motivazione e violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, per l’omessa valutazione della reale incidenza del precedente penale sul riconoscimento del beneficio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il conferimento della cittadinanza è atto di alta amministrazione, squisitamente discrezionale, condizionato dall’esistenza di un interesse pubblico e da uno status di illesa dignità morale e civile del richiedente. La valutazione dell’Amministrazione deve apprezzare la condotta non solo rispetto alle regole di rilievo penale ma anche a quelle della convivenza civile, dovendo verificare le concrete prospettive di ottimale inserimento nel contesto sociale. Tale discrezionalità è sindacabile soltanto nei ristretti ambiti di un controllo estrinseco e formale, che non può sostituirsi alle scelte di merito dell’Amministrazione.

Applicando questi principi, il Tribunale ritiene il diniego esente dai vizi dedotti. Il precedente per uso di atto falso assume rilievo perché i delitti di falsità documentale hanno natura pluri-offensiva, ledendo sia la fede pubblica e l’affidamento della Pubblica amministrazione nella genuinità degli atti, sia la fiducia dei privati nella cui sfera il documento circola. La condanna, benché risalente, costituisce circostanza significativa che incide negativamente sulla prognosi di affidabilità e buona fede del richiedente.

Il giudizio negativo espresso dall’Amministrazione non presenta elementi di irragionevolezza o illogicità, con conseguente infondatezza anche delle censure relative al difetto di istruttoria e motivazione, avendo il provvedimento dato conto dei presupposti in fatto e delle ragioni di diritto alla base del diniego. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese per le eccezionali ragioni legate all’oggetto della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 489 c.p.

Tutte le 43 sentenze sull'art. 489 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *