Onere della prova a carico dell’impresa agevolata nella revoca di sovvenzioni pubbliche (Cass. civ. Sez. 1 n. 17305 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca di sovvenzioni pubbliche, il giudizio avente ad oggetto l’accertamento del diritto del privato a ottenere gli importi dovuti ovvero a conservare quelli già riscossi riguarda la sussistenza del diritto del beneficiario a ottenere o trattenere il finanziamento. Grava sull’impresa agevolata, che abbia subito la revoca per contestati inadempimenti al programma di investimento, l’onere di provare di avere rispettato gli impegni assunti all’atto della concessione provvisoria, senza distogliere dall’uso previsto le immobilizzazioni oggetto di agevolazione prima dei cinque anni dall’entrata in funzione dell’impianto e senza averne variato l’indirizzo produttivo. Tale riparto dell’onere probatorio non è alterato né dalla natura del provvedimento di revoca, né dalla circostanza che il privato abbia già pagato la cartella esattoriale intervenuta sul credito restitutorio. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta ad abundantiam, non costituente ratio decidendi, per difetto di interesse.
Il Fatto
La società, operante nel porto di Arbatax come agenzia marittima, aveva ottenuto dal Ministero dell’Industria la concessione provvisoria di un contributo in conto impianti, ai sensi della legge n. 488/1992, per un programma di investimenti nella propria unità produttiva. A seguito di un’istruttoria della banca concessionaria, emergevano ragioni di revoca dell’agevolazione, consistenti nella modifica dell’indirizzo produttivo dell’impianto e nella non veridicità di una dichiarazione sostitutiva di notorietà allegata alla documentazione finale di spesa. Il Ministero avviava il procedimento di revoca e adottava il decreto di revoca della concessione, disponendo il recupero delle somme erogate. La società proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale, chiedendo la nullità della stessa e, avendo già pagato l’importo ingiunto, la restituzione delle somme corrisposte. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte d’Appello di Cagliari confermava la decisione, ritenendo legittimo il provvedimento di revoca e valido titolo per l’iscrizione a ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso, ritenendoli complessivamente inammissibili, poiché diretti a fornire un’alternativa lettura del merito tramite un’impropria frammentazione dei dati probatori valutati dal giudice di secondo grado. Quanto al primo motivo, la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. non atteneva al portato delle norme ma all’errata integrazione della fattispecie astratta in ragione degli elementi probatori considerati, profilo estraneo al sindacato di legittimità.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto la critica non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si fondava non solo sul rapporto tra sopralluogo, verifica e inadempimento, ma anche sulle ammissioni della stessa società circa la necessità di variare il programma per far fronte alla crisi del settore cartario. La Corte ha comunque chiarito che il motivo è infondato, in quanto, in materia di revoca di sovvenzioni pubbliche, spetta all’impresa agevolata provare di avere rispettato gli impegni assunti, senza distogliere i beni dall’uso previsto e senza variare l’indirizzo produttivo. Tale riparto dell’onere probatorio non è modificato dalla natura del provvedimento di revoca, neppure se assimilato a una clausola risolutiva espressa, né dal fatto che il privato abbia già corrisposto le somme richieste.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché la contestazione sulla valutazione della prova non si traduceva in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante né in un errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova. Il quarto motivo è stato, infine, dichiarato inammissibile per non essersi confrontato con il giudizio di non conferenza della normativa sopravvenuta espressamente motivato dalla Corte territoriale e con la valutazione di assorbimento del relativo motivo di appello. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla corresponsione del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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