Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1151 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è fondato quando l’Amministrazione, decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, non abbia dato esecuzione alla pronuncia di condanna. Il giudice amministrativo, accertata la persistente inottemperanza, condanna l’Amministrazione a dare piena e completa esecuzione nel termine di centoventi giorni e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il commissario, organo ausiliario del giudice, esegue la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori antistatari, ma possono essere ridotte in ragione della natura seriale e ripetitiva del contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 54/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro. Con quella decisione il giudice del lavoro aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico annuo della Carta Elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito delle relative somme, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza, pubblicata il 05.03.2024 e notificata il 20.03.2024, è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha adempiuto, salvo aver corrisposto le spese legali liquidate ai difensori. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro risulta notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 20.03.2024 e divenuta definitiva per mancata impugnazione, come attestato dalla Cancelleria il 25.08.2025. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 31.10.2025.
Su queste basi il TAR ha ritenuto inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito. La norma impone alle Amministrazioni di completare le procedure esecutive entro quel termine e vieta al creditore, prima della scadenza, l’esecuzione forzata e la notifica del precetto.
Accertata l’inerzia, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della Carta docente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, se anteriore.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a un dirigente dell’Ufficio anche a livello territoriale. Al commissario è assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte. Egli potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996.
Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore dei procuratori antistatari; tuttavia, in ragione della natura seriale del contenzioso e della sostanziale standardizzazione dell’attività difensiva, i compensi sono stati ridotti a complessivi euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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