Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1151 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza a un giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo entro il termine assegnato. Accertata l’inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza. La domanda di interessi non può essere accolta se il titolo giudiziale non li prevede. Il ritardo nella corresponsione giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale civile di Pistoia, Sezione Lavoro, n. 131/2023, pubblicata il 07.09.2023 e notificata il 19.09.2023, era stato accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e all’accredito delle corrispondenti somme per gli anni scolastici indicati nella stessa sentenza. Il titolo era passato in giudicato.

Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse eseguito, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta alcuna esecuzione della sentenza del giudice del lavoro. La pretesa creditoria trova quindi fondamento nel titolo giudiziale ormai definitivo, e il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo.

Quanto alla domanda di interessi, essa non può essere accolta, perché non previsti nella sentenza della cui ottemperanza si tratta: il giudice dell’esecuzione non può ampliare il contenuto del giudicato oltre quanto in esso statuito.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme dovute.

Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al pagamento, secondo il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, cod. proc. amm., come novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015. Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore dei procuratori antistatari e liquidate in dispositivo tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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