Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la carta del docente (TAR Toscana n. 1152 del 20.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito delle corrispondenti somme, è titolo idoneo all’ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo alla sede reale dell’Amministrazione, l’inerzia del Ministero debitore legittima l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta. Il ritardo nell’adempimento giustifica la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino al saldo.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Pistoia, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 290/2023, ha accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente al beneficio della carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e a ricevere sulla carta l’accredito delle relative somme per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 3 settembre 2024, depositata il 3 gennaio 2025. Decorso il termine dilatorio dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione, la creditrice ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. L’inerzia dell’Amministrazione debitrice, a fronte di un titolo divenuto definitivo, integra il presupposto dell’inottemperanza e fonda l’accoglimento del ricorso.
Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione della ricorrente la carta del docente e il relativo importo per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre interessi o rivalutazione secondo l’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, presentata dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, a tutti gli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.
Quanto alla misura coercitiva, il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute. Il Collegio applica l’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo.
Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi precedenti analoghi.
Nota della Redazione
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