Risarcimento del danno da ritardo e perdita di chance non dimostrata (TAR Lombardia n. 2762 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di risarcimento del danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, l’evento dannoso e il nesso di causalità devono essere provati dal ricorrente, non potendo il danno essere risarcito in re ipsa. La perdita di chance richiede la dimostrazione di una rilevante probabilità del risultato utile, non essendo sufficiente la mera allegazione della possibilità di conseguirlo. Il mancato esperimento di autonome iniziative a tutela del proprio bene da parte del proprietario, consapevole della presenza dei rifiuti, è idoneo a interrompere il nesso eziologico tra il ritardo procedimentale e il danno lamentato.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area in Milano sulla quale erano presenti ingenti rifiuti abbandonati, ha agito avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di emanazione di un’ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’inerzia. Con sentenza non definitiva, il TAR Lombardia ha accertato l’illegittimità del silenzio e ha disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria. Nel corso del giudizio, il Comune ha emanato l’ordinanza di rimozione dei rifiuti nei confronti dei responsabili individuati da pronunce del Tribunale penale, concludendo le operazioni di pulizia in via sostitutiva nell’agosto 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricordato che il paradigma della responsabilità dell’Amministrazione per il tardivo esercizio dell’attività doverosa è quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 cod. civ., come confermato dall’art. 2-bis, comma 1, legge n. 241/1990. Ha quindi ribadito che il superamento del termine di conclusione del procedimento non è mai risarcibile in re ipsa, occorrendo la prova rigorosa di un effettivo danno che ne sia conseguenza immediata e diretta ai sensi dell’art. 1223 cod. civ..
Nel caso di specie, il Collegio ha escluso che gli eventi dannosi dedotti — perdita di valore del compendio e perdita di chance di alienazione — fossero causalmente riconducibili all’inerzia amministrativa, essendo piuttosto imputabili a condotte illecite di terzi, risalenti a epoca precedente. La perdita di valore è stata inoltre ritenuta superata dalla conclusione delle operazioni di pulizia dell’area.
Quanto alla perdita di chance, la Corte ha rilevato che la ricorrente non ha fornito la dimostrazione di un’apprezzabile possibilità di cedere il compendio nel periodo di inerzia. Dalla proposta di acquisto versata in atti non risultava che la fattibilità dell’operazione negoziale fosse subordinata alla rimozione dei rifiuti, essendo la proponente consapevole della loro presenza e la vendita prevista nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovavano.
La sentenza ha inoltre sottolineato che l’ordinanza ex art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 non ha natura immediatamente satisfattiva, né garantisce automaticamente la rimozione dei rifiuti. Rilevante è stata anche la mancata attivazione del proprietario, che, consapevole della situazione, non ha adottato autonome iniziative a tutela del proprio bene, così interrompendo il nesso eziologico. Tale condotta è stata valutata anche ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., che esclude il risarcimento dei danni evitabili con l’ordinaria diligenza. La domanda è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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