Esecuzione del giudicato sulla Carta elettronica del docente (TAR Emilia-Romagna n. 415 del 10.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza, disciplinato dagli art. 112 e segg. cod.proc.amm., presuppone un giudicato rimasto ineseguito e non contestato dall’amministrazione debitrice. In materia di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato un termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, ha adito il giudice del lavoro per il riconoscimento del diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di euro 500 annui, per alcuni anni scolastici, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato. Il Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro, con sentenza n. 173/2023 in data 11 maggio 2023, ha accolto la domanda, dichiarando tale diritto e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a consentirne la fruizione.
Passata in giudicato la decisione, come attestato da certificazione della Cancelleria, e ricevuta regolare notifica, il Ministero è rimasto inadempiente. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato davanti al giudice amministrativo, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro un termine non superiore a trenta giorni. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato della pronuncia del giudice ordinario e che l’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento, non essendosi neppure costituita. Da tali elementi emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale previsto dagli art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Il Tribunale accerta inoltre che è scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza è avvenuta in data 23 maggio 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata della sede reale dell’amministrazione debitrice. Tale circostanza si desume indirettamente dal decreto di liquidazione delle spese di lite emesso dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna in data 31 luglio 2023, prodotto in giudizio.
In assenza di contestazione e di prova dell’avvenuta esecuzione, il ricorso va accolto. Il Collegio ordina pertanto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia.
Per il caso di infruttuoso decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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