Divieto comunale 5G illegittimo per difetto dei presupposti contingibili e urgenti (TAR Puglia n. 1151 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 costituiscono esercizio di un potere residuale e atipico, derogatorio del principio di tipicità del provvedimento amministrativo. Il loro legittimo esercizio è subordinato a presupposti tassativi di stretta interpretazione: un pericolo eccezionale, attuale e concreto per l’igiene, la sanità o l’incolumità pubblica, che renda indispensabili interventi immediati e indilazionabili. Il provvedimento deve inoltre essere caratterizzato da provvisorietà e temporaneità degli effetti e da proporzionalità rispetto al pericolo da ovviare, e la sussistenza di tali presupposti deve risultare dalla motivazione. Il mero richiamo al principio di precauzione e agli studi sull’astratta pericolosità dei campi elettromagnetici non integra gli estremi richiesti, in difetto di qualsiasi accertamento concreto dell’effettivo pericolo grave ed attuale per la pubblica incolumità.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle telecomunicazioni impugna l’ordinanza n. 5 del 30.3.2020, con cui il Sindaco di un Comune ha vietato a chiunque la sperimentazione e l’installazione della tecnologia 5G sul territorio comunale, in attesa di una nuova classificazione della cancerogenesi da parte dell’International Agency for Research on Cancer e applicando il principio precauzionale. Il provvedimento richiama l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e adduce l’estrema pericolosità delle radiofrequenze per la salute umana.

La ricorrente lamenta l’insussistenza dei presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti, la natura solo ipotetica del pericolo, la riserva statale in materia di limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, lo sviamento di potere e i danni economici derivanti dalla moratoria. Si costituiscono la Prefettura e il Ministero dell’Interno, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare della difesa erariale ed estromette il Ministero dell’Interno. L’imputazione allo Stato degli effetti delle ordinanze sindacali adottate uti officialis ha natura meramente formale: il Sindaco resta incardinato nell’organizzazione dell’ente locale, con conseguente imputabilità dell’atto al Comune, al pari della responsabilità. Il principio è ricavato dal richiamo a Cons. Stato n. 4193 del 2020 e ai precedenti ivi menzionati.

Nel merito, il Tribunale recepisce integralmente il percorso argomentativo di una propria precedente pronuncia su vicenda speculare, la sentenza n. 814 del 24.6.2024. Le ordinanze extra ordinem sono manifestazione di un potere atipico che rischia la frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa, e per questo il loro esercizio è condizionato da presupposti di stretta interpretazione.

Il pericolo deve essere connotato da eccezionalità, tale da rendere indispensabili interventi immediati e indilazionabili. Ulteriori requisiti sono la provvisorietà e temporaneità degli effetti e la proporzionalità della misura rispetto al pericolo da ovviare; il tutto deve emergere dalla motivazione del provvedimento. L’orientamento è confermato anche con riferimento ai sistemi radianti di telefonia mobile, secondo le pronunce richiamate dal giudice.

Applicate queste coordinate al caso concreto, l’ordinanza sindacale risulta, quanto agli effetti, sprovvista di qualsiasi carattere di temporaneità e provvisorietà: essa limita sine die ogni sperimentazione o installazione del 5G nel territorio comunale. Manca inoltre il giudizio sulla proporzionalità della misura rispetto al pericolo da fronteggiare.

Al di là del richiamo agli studi sull’astratta pericolosità dei campi elettromagnetici e della dichiarata applicazione del principio di precauzione, il provvedimento è stato emesso in difetto di qualsiasi accertamento concreto dell’effettivo pericolo grave ed attuale per la pubblica incolumità. Da qui l’illegittimità dell’atto e il suo annullamento, con assorbimento delle restanti censure.

La domanda risarcitoria è respinta per mancata dimostrazione degli elementi costitutivi del fatto illecito. Il parziale accoglimento giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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