Frequentazioni controindicate giustificano il diniego del porto d’armi (TAR Sicilia n. 2430 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di porto d’armi, la detenzione e il porto non costituiscono un diritto assoluto e le valutazioni dell’Autorità di pubblica sicurezza sono connotate da ampia discrezionalità, ai sensi degli artt. 11 e 43 del R.D. n. 773/1931. Ai fini del diniego o della revoca dei titoli abilitativi è sufficiente che sussistano fatti e circostanze, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, idonei a fondare un giudizio di non specchiata condotta e di venir meno dell’assoluta affidabilità. La frequentazione abituale di soggetti gravati da precedenti penali o di polizia costituisce indice rilevante di inaffidabilità, non essendo necessario un giudizio di inaffidabilità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi, né una condanna penale o una misura di pubblica sicurezza a carico del richiedente.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 17 aprile 2024 con cui il Questore di Agrigento ha negato il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo e il rinnovo di quella per uso caccia. Il provvedimento si fonda sul rilievo che l’interessato è stato controllato più volte in compagnia di soggetti controindicati, gravati da precedenti penali e/o pregiudizi di polizia, anche per reati contro la persona.

Il decreto richiama il preavviso di rigetto notificato il 27 febbraio 2024, a fronte del quale non risultano trasmesse memorie procedimentali. Il ricorrente ha dedotto la carenza dei presupposti di cui agli artt. 10, 11 e 39 del T.U.L.P.S., sostenendo che i fatti valorizzati riguarderebbero soggetti diversi dal titolare della licenza e non sarebbero idonei, in ragione del mero rapporto di frequentazione, a fondare il giudizio di pericolosità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina cumulativamente le censure, per connessione, e richiama il costante indirizzo secondo cui la discrezionalità dell’Autorità in materia è finalizzata a prevenire l’abuso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili. L’art. 43 del R.D. n. 773/1931 consente di negare il rilascio o il rinnovo dei titoli abilitativi sulla base di una valutazione relativa alla buona condotta e alla capacità di abuso delle armi.

La finalità preventivo-cautelare a tutela dell’incolumità dei consociati e dell’ordine pubblico comporta che sia sufficiente la sussistenza di fatti e circostanze, anche privi di rilievo penale, idonei a indicare una condotta non specchiata e il venir meno dell’assoluta affidabilità. Non occorre un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’uso delle armi.

La Corte richiama il principio per cui la revoca o il diniego possono fondarsi su un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso, nel quale rilevano anche fatti isolati ma significativi, e il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334).

Quanto alla frequenza di soggetti controindicati, il Collegio osserva che il ricorrente non ha contestato l’elemento delle frequentazioni, limitandosi ad asserirne l’insufficienza. Richiama quindi l’orientamento secondo cui le frequentazioni con persone gravate da procedimenti penali e di polizia possono dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate e impropriamente utilizzata, valutazione di per sé ragionevole per una buona regola di prudenza (Cons. Stato, Sez. III, 13 ottobre 2016, n. 4242).

Il ricorrente, come riferito dall’amministrazione, è stato più volte controllato a bordo della medesima autovettura con i soggetti controindicati. Tali relazioni sociali sono indici del rischio di permeabilità rispetto ad ambienti criminali, con conseguente venir meno della fiducia posta a fondamento del rilascio della licenza. Il giudizio di inaffidabilità non risulta pertanto irragionevole né sproporzionato, e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e salvezza dell’atto impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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