Ottemperanza al giudicato e interessi sul titolo esecutivo (TAR Campania n. 3825 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Sull’amministrazione debitrice incombe, a norma dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. Le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. In sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., spettano gli interessi legali sulle spese dalla proposizione del ricorso, mentre la rivalutazione monetaria è riconoscibile solo se prevista dal titolo o provata come danno ulteriore.

Il Fatto

I ricorrenti, in qualità di parte privata e difensore antistatario, hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2070/2025 del 07.05.2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro. Con tale pronuncia era stato condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con emissione dei relativi buoni da € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi, e al pagamento delle spese di lite.

Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di costituzione formale. I ricorrenti hanno inoltre domandato gli interessi sulle spese legali ex art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla proposizione del ricorso per ottemperanza e, quanto al bonus, interessi e rivalutazione monetaria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità in rito del ricorso, notificato e depositato il 02.01.2026 nel rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm. La sentenza del giudice ordinario è stata ritenuta assistita da cosa giudicata, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale del 27.10.2025.

Il titolo è stato notificato a mezzo PEC il 09.05.2025, in copia attestata conforme, valendo quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, cod. proc. amm. e dell’art. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Risultano pertanto integrati i presupposti dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997.

Nel merito il ricorso è stato accolto, non risultando provata l’esecuzione del giudicato da parte del Ministero, sul quale grava l’onere probatorio del fatto estintivo. Il Collegio ha quindi ordinato all’amministrazione di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Quanto agli accessori, il Collegio ha riconosciuto gli interessi legali sulle spese dalla proposizione del ricorso per ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., escludendo il tasso di cui all’art. 1284, comma 4, cod. civ. Per il bonus, gli interessi erano già previsti dal titolo, né è stata ammessa la rivalutazione monetaria, non prevista dal titolo e non supportata da prova di un danno ulteriore.

È stato infine nominato Commissario ad acta, ex art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il Direttore della competente Direzione generale, con compenso di € 500,00 a carico dell’amministrazione, e le spese del giudizio sono state liquidate in € 700,00 con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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