Condono edilizio in area vincolata e poteri ripristinatori della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 1152 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio non consente la sanatoria di opere che abbiano comportato nuova volumetria o nuova superficie, anche quando il vincolo sia meramente relativo. Il presupposto della conformità urbanistica e il requisito dell’opera minore operano congiuntamente al previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. In pendenza del procedimento di sanatoria straordinaria, l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori di cui all’art. 167, commi 1-3, d.lgs. n. 42/2004: l’ordine di rimessione in pristino è illegittimo e va annullato in parte qua. Il parere negativo della Soprintendenza su istanza di parte lede l’interesse pretensivo del richiedente ed è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un capannone industriale e ha realizzato sul terreno di pertinenza una struttura metallica a unica elevazione fuori terra, per la quale ha presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 269/2003. Pur ritenendo l’adempimento non necessario, ha chiesto alla Soprintendenza il nulla osta paesaggistico sull’opera oggetto della sanatoria.
La Soprintendenza ha espresso parere negativo e ha ordinato la rimessione in pristino dei luoghi, dichiarando il grave danno. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Sicilia, sede di Catania, deducendo vizi procedimentali, violazione del silenzio-assenso, difetto dei presupposti e incompetenza dell’organo di tutela a disporre il ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Il provvedimento richiesto e negato lede l’interesse legittimo pretensivo del richiedente; inoltre l’ordine finale di ripristino incide in modo diretto sulla sfera giuridica della parte.
Infondato è il primo motivo sulla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990. Il parere della Soprintendenza è atto vincolato: trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241/1990 e il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso. Il terzo periodo dello stesso comma, che richiama la rilevanza della violazione dell’art. 10-bis, opera solo per i provvedimenti discrezionali, come chiarito dal Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575 del 2021 e dal C.G.A.R.S. n. 469 del 5 luglio 2024.
Il secondo motivo è infondato. L’art. 17-bis l. n. 241/1990 presuppone un rapporto orizzontale tra amministrazioni e non si applica quando l’istanza proviene dal privato, configurandosi un rapporto verticale. La disciplina speciale del condono sfugge inoltre a quel perimetro. Il richiamo all’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 è inconferente: la legge Galasso e la normativa sul terzo condono impongono un regime di maggior rigore, con onere procedimentale aggravato per chi chiede di sanare un illecito.
I motivi terzo e quarto sono infondati. Il manufatto si colloca a meno di 100 metri da un torrente, in area di interesse paesaggistico; la parte ricorrente non ha contestato la produzione documentale dell’Amministrazione né offerto elementi, anche indiziari, sull’assenza del vincolo. Difetta dunque il presupposto per la sanatoria, risultando superflua ogni valutazione di merito della Soprintendenza.
Il quinto motivo è infondato. L’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 ammette la sanatoria in area vincolata solo se le condizioni previste ricorrono congiuntamente, tra cui la natura di opera minore senza aumento di superficie e volume. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha superato l’orientamento del C.G.A.R.S., parere n. 291/2010. L’opera in esame ha prodotto aumento di superficie e volume: nessuna sanatoria è possibile.
È invece fondato l’ultimo motivo. In pendenza del procedimento di condono, l’ente di tutela del vincolo non può esercitare i poteri ripristinatori ex art. 167 d.lgs. n. 42/2004. Il ricorso è accolto nei limiti dell’annullamento parziale dell’ordine di rimessione in pristino. Spese compensate per l’accoglimento solo parziale e le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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